Un’ordinanza per vietare il consumo delle bevande alcoliche in aree pubbliche non autorizzate: è il nuovo intervento concordato dall’Amministrazione con le Forze dell’ordine per garantire il decoro urbano e contrastare situazioni di degrado. L’atto, firmato dal sindaco Alessandro Canelli, sancisce due differenti punti: in primo luogo il divieto di “consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche non autorizzate e comunque al di fuori delle aree di somministrazione e delle loro pertinenze”. Inoltre, risulta l’obbligo per gli “esercizi di somministrazione e di commercio e agli esercizi di commercio al dettaglio di generi alimentari ubicati nelle zone sopra indicate, di esporre al pubblico apposito avviso informativo visibile per i clienti, anche in prossimità delle casse dove avviene il pagamento della consumazione o dell’acquisto; in detto avviso dovrà essere specificato il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree destinate alla somministrazione”.
«Abbiamo predisposto quest’ordinanza – spiega il sindaco Alessandro Canelli – per contrastare nel migliore dei modi un fenomeno di degrado che negli ultimi tempi ha segnato il corretto svolgimento della vita pubblica anche con spiacevoli fatti di cronaca. Si tratta di un provvedimento contingibile e urgente e per questo riferito a determinate aree specifiche della città, individuate di concerto con le Forze dell’ordine. In particolare, si fa riferimento alla zona della stazione, al centro storico e ad alcuni parchi cittadini sui quali abbiamo ricevuto negli scorsi mesi diverse segnalazioni. Non solo: un provvedimento di questo tipo vuole contrastare anche il consumo di alcol tra i minorenni. Se all’interno dei locali, infatti, sta agli esercenti garantire che ciò non avvenga, all’esterno degli stessi e in aree appartate gli stessi ragazzi si ritrovano spesso a consumare alcolici al di fuori di ogni regola e buon senso».
Tra gli obiettivi anche quello di garantire che la “movida” possa proseguire senza intoppi. «Il divertimento, a ogni età, è assolutamente legittimo… Ma occorre che questo non trascenda in fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica quando non, addirittura, della sicurezza altrui. Diversamente, gli eccessi vanno sempre evitati e contrastati in modo da garantire anche il divertimento sano di chi vuole godere dell’offerta ricreativa della città, senza per questo ritrovarsi in situazioni di disagio o pericolo. A questo proposito, l’esempio lampante è offerto dalla zona della stazione, dove dopo già dal pomeriggio si creano veri e propri assembramenti di persone che consumano alcolici e quando non arrivano addirittura a infastidire i passanti, creano comunque disagio e minano quella che è la percezione della sicurezza da parte dei cittadini».
Il provvedimento prevede l’immediata entrata in vigore con scadenza fissata al 31 dicembre 2017.
Testo dell’ordinanza
Unità servizi sicurezza urbana pronto intervento centrale operativa
protezione civile
Unità servizi sicurezza urbana pronto intervento centrale operativa protezione civile
Ordinanza del Sindaco n. 856 del 04/08/2017
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTARSTARE IL DEGRADO URBANO. DIVIETO DI
CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE NON
AUTORIZZATE.
IL SINDACO
. Richiamata l’Ordinanza n° 1285 del 6.12.2016 -prot. nr. 79631-R15/6569 avente come
oggetto le “Disposizioni per contrastare il degrado urbano – Ordinanza finalizzata ad
assicurare l’uso e la tutela dei beni pubblici da attività e comportamenti degenerativi, lesivi
del bene della Sicurezza Urbana;
. rilevato che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 267/2000 e s.m.i. “Il Comune è l’ente
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”.
ATTESO
che nelle zone limitrofe alla Stazione FF.SS. (Via Solferino, Viale Dante (da Via Solferino a
L.go Buscaglia), via dei Mille, via Cotta, Via Magenta, Via Maestra, via Palestro, Viale Manzoni,
Corso Cavallotti( fra L.go San Lorenzo e Viale Manzoni), B.do Partigiani, Via San Francesco
d’Assisi, via san Bernardo da Mentone, Via Ploto, Piazza Garibaldi, Largo Garibaldi, Via Dei
Caccia, Corso della Vittoria (da P.zza Cavour a L.go Buscaglia); nell’area centrale della città
(C.so Mazzini, Via Giulietti, Via Dominioni, Via Carotti, Via Ferrari, P.zza Gramsci, V.lo della
Canonica, P.zza Matteotti, Via Canobio, Via Rosselli, V.lo Palazzo Civico, P.zza della Repubblica,
Via Prina, Via Puccini, Via Ravizza, P.zza Martiri, C.so Italia, V.lo Pasquirolo, Via Degli Avogadro,
Via Cairoli, Via San Gaudenzio, V.lo Santo Spirito, C.so Cavallotti, L.go Cavallazzi, Via Mossotti,
L.go Cavalli, V.lo Dell’Arco, C.so Cavour, Via Negroni, V.lo San Giacomo, Via Greppi, V.lo del
Contado, V.lo Monte Ariolo, Via Monte Ariolo, Via Giovanetti, Via Santo Stefano, Via Ferrari,
P.zza Cavour, Via Cerruti, V.lo Cantalupo, Via Dei Tornelli, Via Pier Lombardo, Via dei Cattaneo,
Via San Gaudenzio, Via del Carmine, V.lo Carabinieri, Via Antonelli, V.lo Santa Chiara, Via
Dolores Bello, Via Cerruti, Vicolo Cantalupo, Via dei Gautieri, Via Bescapè, Via Giovannetti, Via
Ferrandi, Via dell’Archivio, Via Pellico, V.lo Ognissanti, V.lo Caccia, Via Magnani e Ricotti, Via
Azario, Via Canobio, V.lo San Nicola, Via Brusati, Via Tornielli, Via Passalacqua, Via Aldo Moro,
B.do Partigiani, B.do Lamarmora, Via Perrone, B.do D’Azeglio, L.go Bellini, Via Solaroli, Viale
Buonarroti, Via Brera, Via Mora e Gibin, Via Biglieri, L.go Don Minzoni, Via XX Settembre, L.go
Costituente, Via Sanzio, Via Giotto, B.do Sella, Via Regaldi, Via Morera, Via Nazari, Via Nievo, Via
Gozzano, Via Prati, Via Verga, Viale Dante); in via Marconi (tratto da Via Gnifetti a Largo Don
Minzoni); nei seguenti parchi e connesse aree: “Parco dei bambini” (area tra via Biglieri,
viale Buonarroti, Allea), Giardini di Vittorio Veneto (via Biglieri), Parco “Allea San Luca”,
Aree verde di Largo donatori di sangue e viale IV Novembre, Parco Caduti di tutte le
guerre (via San Nazzaro, via San Bernardino), Giardino – area verde di via Pernati (Giardino
via Pernati), Area verde di Via Regaldi, Giardini Giubertoni di Via Marco Polo,
si sono verificati ripetuti episodi di comportamento antisociale da parte di soggetti, in prevalenza
avventori degli esercizi pubblici e clienti degli esercizi di vicinato di alimenti ubicati nelle immediate
adiacenze, che hanno causato gravi disagi per i residenti e in generale per la civile convivenza
soprattutto nelle ore serali e notturne, anche con occupazione impropria dei marciapiedi e spazi
pubblici, non rende più fruibili tali zone alle altre persone;
CONSIDERATO
che è compito dell’Autorità amministrativa locale rimuovere le cause che impediscono ai cittadini di
poter godere di un elevato livello di qualità della vita, anche al fine di garantire la migliore e più
adeguata gestione delle attività relative all’ordine e alla sicurezza pubblica;
che la presenza dei suddetti episodi degenerativi è nella maggior parte dei casi conseguenza
immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e
superalcoliche, derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse fino a tarda ora;
che, inoltre, l’uso improprio dei contenitori, sopratutto di vetro, delle bevande alcoliche che
frequentemente vengono abbandonati, anche dopo parziale distribuzione, su suolo pubblico,
determina il conseguente danneggiamento e degrado di vie, piazze e aree verdi, nonché
pericoli per l’incolumità delle persone;
che altresì pervengono in continuazione ai competenti uffici comunali, nonché alle Forze
dell’Ordine cittadine, esposti e segnalazioni da parte di residenti che lamentano diffusi e
ripetuti fenomeni di schiamazzi, risse, violenze poste in essere da gruppi di persone ubriache o
comunque alterate, che, oltre a mettere a rischio l’incolumità dei soggetti coinvolti, arrecano
molestia e disturbo alla quiete pubblica, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle
forze dell’ordine;
che la stessa Autorità di Pubblica Sicurezza ha comunicato e segnalato più volte la pericolosità
di situazioni e contesti esistenti nelle zone e per i motivi sopra evidenziati chiedendo che l’Ente
stesso adottasse i provvedimenti di competenza in un’ottica di controllo, di sicurezza urbana
partecipata e della dovuta collaborazione visto, altresì, l’impegno continuo profuso da tutte le
Forze dell’Ordine impiegate.
RITENUTO
necessario emanare un provvedimento contingibile e urgente idoneo a
fronteggiare la situazione di degrado a tutela della sicurezza urbana.
che, sulla base dei dati registrati e delle informazioni acquisite, le misure
contingibili ed urgenti da adottare possano essere limitate all’area limitrofa alla
Stazione FF.SS., alla zona centrale della città e in alcune aree verdi e parchi cittadini,
RICHIAMATI
gli artt. 51, 52, 53 e 54 del Locale Regolamento di Polizia che regolano il consumo di alimenti e
bevande presso le attività commerciali, artigianali e di somministrazione ed introducono forme
di collaborazione obbligatoria da parte dei commercianti, artigiani ed esercenti nei confronti
dell’Amministrazione Comunale a tutela della quiete e del decoro urbano;
l’ art. 1, comma 2, della Legge 30.03.2001 n. 125 il quale stabilisce che” …. Per bevanda alcolica
si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di
alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol
in volume.” ;
Il Decreto del Ministro dell’Interno 5.8.2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana:
definizioni e ambiti di applicazione”;
l’art. 54 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92
convertito con legge 24.07.2008, n. 125 e successive modifiche e integrazioni;
l’art. 6 comma 4 del Decreto Legge n.92 del 23.5.2008;
l’articolo 7 bis del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della legge
24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
il Decreto del Ministro dell’ Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l’attuazione dei
poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L 125/2008 e successive modifiche e
integrazioni;
il Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città” in relazione alla strategia volta a innalzare il livello della sicurezza urbana con la
consapevolezza che le criticità rinvenibili nel tessuto dei centri urbani sono il frutto di una
serie di concause rispetto alle quali le manifestazioni delinquenziali o i comportamenti
devianti rappresentano, spesso, uno degli ultimi “anelli della catena”;
il vigente statuto comunale;
ORDINA
per le motivazioni illustrate in premessa, con decorrenza dalla data dell’entrata in vigore della
presente ordinanza, fino al perdurare degli eventi che hanno dato luogo alla sua emissione e,
comunque, non oltre il 31.12.2017, nelle zone sotto indicate e meglio specificate:
zone limitrofe alla Stazione FF.SS. (Via Solferino, Viale Dante (da Via Solferino a L.go
Buscaglia), via dei Mille, via Cotta, Via Magenta, Via Maestra, via Palestro, Viale Manzoni, Corso
Cavallotti( fra L.go San Lorenzo e Viale Manzoni), B.do Partigiani, Via San Francesco d’Assisi,
via san Bernardo da Mentone, Via Ploto, Piazza Garibaldi, Largo Garibaldi, Via Dei Caccia, Corso
della Vittoria (da P.zza Cavour a L.go Buscaglia)
nell’area centrale della città (C.so Mazzini, Via Giulietti, Via Dominioni, Via Carotti, Via
Ferrari, P.zza Gramsci, V.lo della Canonica, P.zza Matteotti, Via Canobio, Via Rosselli, V.lo
Palazzo Civico, P.zza della Repubblica, Via Prina, Via Puccini, Via Ravizza, P.zza Martiri, C.so
Italia, V.lo Pasquirolo, Via Degli Avogadro, Via Cairoli, Via San Gaudenzio, V.lo Santo Spirito,
C.so Cavallotti, L.go Cavallazzi, Via Mossotti, L.go Cavalli, V.lo Dell’Arco, C.so Cavour, Via
Negroni, V.lo San Giacomo, Via Greppi, V.lo del Contado, V.lo Monte Ariolo, Via Monte Ariolo,
Via Giovanetti, Via Santo Stefano, Via Ferrari, P.zza Cavour, Via Cerruti, V.lo Cantalupo, Via Dei
Tornelli, Via Pier Lombardo, Via dei Cattaneo, Via San Gaudenzio, Via del Carmine, V.lo
Carabinieri, Via Antonelli, V.lo Santa Chiara, Via Dolores Bello, Via Cerruti, Vicolo Cantalupo,
Via dei Gautieri, Via Bescapè, Via Giovannetti, Via Ferrandi, Via dell’Archivio, Via Pellico, V.lo
Ognissanti, V.lo Caccia, Via Magnani e Ricotti, Via Azario, Via Canobio, V.lo San Nicola, Via
Brusati, Via Tornielli, Via Passalacqua, Via Aldo Moro, B.do Partigiani, B.do Lamarmora, Via
Perrone, B.do D’Azeglio, L.go Bellini, Via Solaroli, Viale Buonarroti, Via Brera, Via Mora e Gibin,
Via Biglieri, L.go Don Minzoni, Via XX Settembre, L.go Costituente, Via Sanzio, Via Giotto, B.do
Sella, Via Regaldi, Via Morera, Via Nazari, Via Nievo, Via Gozzano, Via Prati, Via Verga, Viale
Dante);
in via Marconi (tratto da via Gnifetti a Largo Don Minzoni);
nei seguenti parchi e connesse aree: “Parco dei bambini” (area tra via Biglieri, viale
Buonarroti, Allea), Giardini di Vittorio Veneto (via Biglieri), Parco “Allea San Luca”, Aree
verde di Largo donatori di sangue e viale IV Novembre, Parco Caduti di tutte le guerre
(via San Nazzaro, via San Bernardino), Giardino di via Pernati (Giardino via Pernati), Parco
di Via Regaldi, Giardini Giubertoni di Via Marco Polo,
1. il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche non
autorizzate e comunque al di fuori delle aree di somministrazione e delle loro pertinenze;
2. l’obbligo, agli esercizi di somministrazione e di commercio e agli esercizi di commercio al
dettaglio di generi alimentari ubicati nelle zone sopra indicate, di esporre al pubblico apposito
avviso informativo visibile per i clienti, anche in prossimità delle casse dove avviene il
pagamento della consumazione o dell’acquisto; in detto avviso dovrà essere specificato il
divieto assoluto di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree destinate alla
somministrazione;
Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa
da € 25,00 a € 500,00 a norma dell’art. 7 bis del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, con facoltà per il
trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla
contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell’art.16 della
legge 24.11.1981 n. 689.
Entro il 31.12.2017 saranno valutati gli effetti e l’efficacia della presente ordinanza anche in relazione
a possibili adeguamenti del Regolamento di Polizia Urbana.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione
all’Albo Pretorio Comunale.
Il presente provvedimento è trasmesso al Comando di polizia municipale per la vigilanza e
l’esecuzione.
E’ altresì trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, comma 4 e 9, del D. L.vo 18.8.2000, n. 267
e successive modifiche e integrazioni, viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Novara;
Contro il presente provvedimento è ammesso:
– Ricorso gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
– Ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune (artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241 e
s.m.i.);
Dalla residenza municipale,
IL SINDACO
(Dott. Alessandro CANELLI)
Novara, 04/08/2017
IL SINDACO
Canelli Alessandro / Infocert Spa