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Città di Novara

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“Pronto Avvocato?”: la guida in stato di ebbrezza ed il lavoro di pubblica utilità (seconda parte)

DiAntonio Costa Barbè

Mar 17, 2025

di Antonio Costa Barbé

Facciamo seguito alla seconda parte dell’argomento, offrendo voi la prima, consultabile di seguito “Pronto Avvocato?”: la guida in stato di ebbrezza ed il lavoro di pubblica utilità (prima parte)

Highway Patrol Police and Sports Car Next to Alcoholic Drink and Keys Under Spot Light.

I Lavori di Pubblica Utilità consistono nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

I lavori di pubblica utilità possono riguardare sia soggetti liberi sia detenuti .

La prestazione di tali lavori, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene in pratica svolta.  a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari, nel settore della protezione civile, nel settore della tutela del patrimonio pubblico e ambientale e in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministero o con i Presidenti dei Tribunali delegati le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere attività di verifica.

La sanzione sostitutiva di LPU nel codice penale è stata introdotta dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Il campo di applicazione della sanzione è stato negli anni esteso a numerose fattispecie, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno e di ‘restituzione’ del reo alla collettività.

Attualmente, infatti, il lavoro di pubblica utilità trova applicazione anche:

-in determinati casi di violazione del Codice della strada (C.D.S) previsti all’art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis del d.lgs.285/1992 (rispettivamente guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti). Detta sostituzione può essere disposta dall’autorità giudiziaria anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione dell’imputato, oppure può essere concessa, a seguito di espressa richiesta dell’imputato, con la sentenza che chiude il procedimento, in particolare con la sentenza che applica la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento).

nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. 309/1990 (casi di lieve entità). Qui il giudice, con la sentenza di condanna o  che applica il patteggiamento, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare anziché le pene detentive e pecuniarie quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d. lgs. 274/2000. Con la sentenza, il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna (UEPE) di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice.

Veniamo ora alla applicazione nella vita reale dei Lavori di Pubblica Utilità. Preliminarmente conviene che l’interessato si faccia rilasciare dall’Ente convenzionato con il Tribunale o Associazione una dichiarazione di disponibilità al suo accoglimento per lo svolgimento dei LPU.. Tale dichiarazione potrà essere prodotta anche durante le indagini preliminari per tentare di far concludere il procedimento con il decreto penale di condanna contenente la pena già sostituita in LPU. Se invece si dovesse arrivare al processo dopo aver acquisito il consenso (rectius: la non opposizione) dell’imputato, con la sentenza penale di condanna o col decreto penale (qualche ente convenzionato richiede anche l’ordine di esecuzione!!) il Giudice determina la durata concreta dello svolgimento dell’ LPU ed incarica l’ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente competente (ovvero, in mancanza, i Carabinieri) di verificare l’effettivo svolgimento del LPU. In caso di svolgimento positivo, il Giudice dichiara il reato estinto, revoca la confisca del veicolo nei casi in cui sia stata disposta e riduce alla metà la sospensione della patente di guida .

Viceversa, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento di LPU il Giudice, con le forme del procedimento di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., “tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e (con ripristino) della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca“.

Ogni ente pubblico o associazione di volontariato può dare corso all’ LPU? No, l’ LPU può essere disposto solo in favore di Enti Convenzionati. Questo implica la sottoscrizione delle convenzioni tra il Ministero o i Tribunali da pafrte degli enti presso i quali il lavoro dovrà essere prestato. La difficoltà di reperire enti, pubblici e privati, disposti a sottoscrivere le convenzioni deriva dagli obblighi previsti per gli enti medesimi, in particolare in tema di copertura assicurativa e di individuazione di un responsabile che deve poi redigere una relazione sul lavoro svolto (DM 21 marzo 2001). Pertanto se le convenzioni non vengono sottoscritte oppure se non sussistono posti disponibili presso gli Enti Convenzionati, non sara’ dato corso all’LPU, rendendo talora l’istituto di aleatoria applicazione.

Riguardo al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, è previsto che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo debba essere svolto di regola nella regione in cui risiede il condannato. Nel luglio 2013 la Corte Costituzionale ha ammesso il lavoro di pubblica utilità anche fuori della provincia di residenza (Corte Costituzionale, sentenza 05.07.2013 n. 179) dichiarando incostituzione l’articolo. 54 co. 3 del Dlgs. 274/2000 che disponeva: “l’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato”.Quanto alla durata, la prestazione deve consistere in non meno di sei e non più di quindici ore di lavoro settimanale. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, non eccedente le otto ore giornaliere. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.  La prestazione lavorativa non deve pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto.