di Antonio Costa Barbè
Uno degli aspetti più dibattuti in tempi recenti è quello dell’accesso degli animali da compagnia nelle case di riposo o negli ospedali, per assicurare la relazione affettiva con i loro padroni, degenti presso queste strutture.
E’ incontestabile che oggi vi sia il riconoscimento del valore sociale del sentimento affettivo che intercorre tra l’uomo e l’animale. Tale sentimento in molte circostanze -si pensi al caso di persone sole, anziane o malate- assume fondamentale importanza.
Anche la giurisprudenza riconosce ormai il diritto delle persone vulnerabili, come appunto gli anziani o i malati, a mantenere un rapporto affettivo con il proprio animale.
L’inizio di questo nuovo orientamento è stato segnato nel 2011dal Tribunale di Varese con un’importante (e storica) pronuncia. La vicenda riguardava una signora anziana, che a cagione dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, si era trasferita, su consiglio dei medici, presso una residenza per anziani, dove però era vietato l’ingresso degli animali.
L’anziana era stata così costretta ad affidare il proprio cane a un’amica. Successivamente i servizi sociali proponevano ricorso al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno in favore dell’anziana, poiché le sue condizioni cliniche non le consentivano di gestire con sufficiente autonomia gli atti di vita quotidiana.
La signora, sentita dal giudice, aveva espresso alcuni desideri, tra i quali quello che alla sua amica venissero demandati compiti di cura e assistenza relativi al cane a lei affidato, ma soprattutto che fosse stabilita la possibilità di incontro della signora con il proprio cane presso il Centro assistenziale.
Con decreto del 7 dicembre 2011, la risposta del giudice si rivelò positiva. Si legge nel decreto: “il Legislatore nel 2004 ha introdotto nel codice penale alcuni delitti (artt. 544-bis – 544-sexies c.p.) che giustificano la tutela del sentimento per gli animali. Occorre quindi ritenere che, in base all’evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, il Parlamento abbia ritenuto che il sentimento verso gli animali costituisca ormai un interesse presente nel tessuto connettivo della normativa italiana ed europea.
Proprio nella legge 4 novembre 2010, n. 201, che appunto ratifica e dà esecuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, convenzione emanata a Strasburgo il 13 novembre 1987, si trova l’affermazione dell’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita umana e dunque il loro valore per la società.
Pertanto la serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010, impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell’anziano ovunque si trovi.
Oltre alla nomina di un amministratore di sostegno in favore dell’anziana signora il giudice statuì che la sua amica si occupasse dei bisogni materiali del cane, portandolo presso la l’anziana con cadenza periodica e secondo le volontà della signora stessa. L’amica avrebbe poi dovuto anche redigere mensilmente un conto delle spese e dei costi per il cane e presentare tale conto all’amministratore di sostegno, che avrebbe rimborsato ogni costo.
È evidente la portata e la valenza di questa pronuncia nell’ambito giuridico del rapporto essere umano/animale.
Riconoscendo la portata costituzionale della tutela del sentimento umano per gli animali (estrinsecata dall’ art. 2 della Costituzione) il giudice tutelare di Varese ha affermato l’esistenza nel nostro ordinamento di un vero e proprio diritto soggettivo verso l’animale da compagnia, diritto che può estendersi anche alle persone ricoverate negli ospedali.
Fino a pochi anni fa, gli unici animali ammessi nelle corsie degli ospedali erano quelli legati alla pet therapy (interventi assistiti con animali), purché accompagnati da personale specializzato.
Oggi diverse regioni hanno approvato dei regolamenti e delle linee guida che consentono ai cani e gatti di far visita ai loro padroni ricoverati in strutture ospedaliere, sia pubbliche che private, purché iscritti all’anagrafe animali d’affezione e in regola con le vaccinazioni.
Le visite sono possibili su richiesta del paziente o di un suo familiare, presentata all’unità operativa dove si trova ricoverato, e devono sempre svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene previste nei reparti.