di Antonio Costa Barbé
Correvano gli anni ’80 del secolo scorso, e mi balenò l’idea di spiegare le questioni giuridiche più curiose con brevi raccontini vivacizzati dai dialoghi di due deuteragonisti: l’Avvocato e Severino, il suo edicolante di fiducia che spesso gli poneva quesiti legali; e l’Avvocato si sforzava di rispondergli, cassando il più possibile l’attitudine al proprio linguaggio legalese.
Ecco, dunque, come venne narrativamente affrontata la atavica questione dei panni stesi in condominio che gocciolano sui panni del balcone sottostante.
-“Olà Severino, che fa dietro quella enorme pila di giornali? Non ha più spazio dentro la Sua edicola? Mi permetta di augurarLe un buon giorno…”
-“Non mi dica ‘buon giorno’ anche Lei avvocato, sono proprio… proprio…”
-“Eh, vedo, vedo che stamattina c’è qualcosa che La irrita… D’altra parte, chi di ‘buon giorno’ ferisce, di ‘buon giorno’ perisce… ohhh… mi scusi,….potrei… potrei sapere di che cosa si tratta?
-“Mah, veramente, non vorrei disturbarla ancora con questi miei intoppi,… Neanche a farlo apposta c’entrano sempre con la legge, per un verso o per l’altro. E’ che stavolta c’entra anche mia moglie, e anche i nostri vicini, quelli che abitano nel nostro condominio al piano di sopra, i signori Großlard…”
-“Sua moglie si è urtata con loro?”
“Ma no … cioè … sì, voglio dire: veramente, ad essere pignoli, è la moglie del signor Großlard che l’ha urtata: sa, avvocato, salivano insieme le scale e la signora è molto robusta -chuckle-!…. Ma non è questo il problema. Il problema è che i loro panni bagnati, dal balcone di sopra, gocciolano sui nostri panni, …”
-“Capisco Severino, capisco: e così Sua moglie avrà battibeccato…”
-“Eh, avvocato, ormai è una cosa che si trascina da un po’ di tempo… Ma scusi, ma i Großlard hanno diritto di fare una cosa simile? Il regolamento del condominio lo proibisce assolutamente!”
-“No Severino, diritto no, MA se lo fanno…”
” E non c’è un modo per farli smettere? Cosa si può fare, avvocato?”
-“Beh, potremmo mandar loro una raccomandata di diffida a continuare nel loro comportamento…”
-“Si, si va bene, e poi? …se non la smettono? Noi dobbiamo tollerare ancora? Ma cosa dice la legge?”
-“Ah, Severino, Le ho già detto una volta che la legge è formulata in maniera astratta, non c’è nel codice un articolo che parla espressamente dei panni stesi, o che so, dei mozziconi sulle scale del palazzo, o delle bottiglie vuote lasciate nell’ascensore.. Mi lasci riflettere…panni che gocciolano: potrebbe trattarsi di immissioni…”
-“Come dice, scusi, avvocato?”
-“Niente, niente, ci penserò, mi studierò il problema. Mi telefoni in studio Severino,buona giornata…”
(Il giorno dopo, nello studio dell’avvocato).
-” Buonasera avvocato, vengo a disturbarla …”
-“Ma no, ma no, Severino, anzi guardi, ho appena finito di esaminare il suo problema e le assicuro che non è stato uno studio semplicissimo…”
-“Mi dispiace, avvocato.. Io non pensavo che ci fosse bisogno di studiare….”
-“Ma certo, Severino, certo, ho impiegato più di un paio d’ore, ho sfogliato parecchi di quei volumi, vede là sopra?…. ma non si preoccupi, a Lei non farò lievitare la mia parcella, ah, ah…”
-“Parcella!?? devo pagare una parcella? Ma… non ho mica iniziato una causa…”
-“No, certo che no, però vede, le nostre tariffe professionali prevedono degli onorari anche per le prestazioni cosiddette di consulenza: il tempo che ho impiegato per esaminare la Sua questione ha un valore… E poi mi creda: una consulenza preventiva è come un buon check-up medico, non costa una follia e può evitare conseguenze ben più gravi!
-“Dunque guardi, la Corte di Cassazione si è occupata qualche anno fà, in una sua sentenza, di un caso analogo e…”
-“Scusi, avvocato, mi potrebbe spiegare bene che cosa è la c-a-s-s-e-z-i-o-n-e …cioè quella parola che Lei dice così bene..”
-“Ma si, certo Severino; dunque…la Cassazione è un collegio di Magistrati che giudica in terzo grado, cioè dopo che su una determinata questione si sono pronunciati già due precedenti Giudici, per esempio il Tribunale e la Corte d’Appello; tuttavia il giudizio della Cassazione è limitato ad un esame di diritto: in sostanza, i Giudici della Cassazione ci dicono se gli altri Giudici hanno applicato correttamente la legge oppure no. Naturalmente le sentenze della Cassazione hanno notevole importanza pratica perché costituiscono quelli che noi avvocati chiamiamo degli autorevoli ‘precedenti’, dei quali è saggio tener conto: però in ogni caso i Giudici dei Tribunali, quando si troveranno a dover esaminare di nuovo un caso già trattato dalla Corte di Cassazione, conserveranno sempre la loro libertà di valutazione, cioè potranno SEMPRE decidere secondo il loro personale convincimento..”
-“Ma allora, avvocato, se non è obbligatorio che i giudici si attengano alle sentenze della cassez … scusi!, c-a-s-s-a-z-i-o-n-e, a cosa serve questo tribunale?
-“Eh Severino diciamo che … ecco, glielo spiegherò meglio un’altra volta!
Ora torniamo ai Suoi panni stesi. Aspetti, che Le leggo: “Con sentenza del (omisis) n. (omissis) la Cassazione ha stabilito che la questione dei panni che gocciolano va risolta con le norme vigenti in tema di servitù, anche se in alcuni casi si potrebbe soltanto parlare di immissioni (ovvero molestie di vario genere quali calore, fumo, rumori ecc., che da una proprietà si diffondono in quella vicina). Ecco allora che il fondo servente (l’appartamento di sotto) di regola deve subire a vantaggio del fondo dominante (l’appartamento di sopra) il ‘normale’ gocciolamento. Infatti il sole non basta ad asciugare i panni facendo evaporare l’acqua; l’acqua deve cadere per la forza di gravità…. in verità i Giudici della Cassazione non hanno precisato quando il gocciolamento può essere considerato normale. Ha compreso, Severino?”
-“Si abbastanza, avvocato, cioé .. non so, ! sono un po’ frastornato, perché allora….. insomma, allora che cosa possiamo fare?”
“Beh, tanto per cominciare potremmo mandare una raccomandata di diffida ai signori Großlard, ……”
-“Eh?? Ah, sì, ma questo, avvocato, me lo aveva già detto ieri, quando Le ho chiesto consiglio la prima volta… Ecco, ecco senta, prima ne parlerei un momento con mia moglie, perche’ dovrò cercare di spiegarLe quello che mi ricordo di quello che Lei mi ha spiegato, no?… e poi… poi decideremo! Va bene? Adesso, ecco, allora….. quanto Le devo per il suo disturbo?”
-“Ma no, no Severino, per questa volta non si preoccupi per la mia parcella! Venga, venga che l’accompagno … Che c’è, signorina?”
“Mi scusi, avvocato, c’è in linea Sua moglie che vuole sapere se ha esaminato il problema dei panni stesi come Le aveva chiesto, perché dice che gli inquilini sopra di voi stanno davvero esagerando…”
“Ma Le dica di attendere un momento, che diamine (tono di voce imbarazzato) che prima mi congedo dal signor Severino….!”
Post Scriptum: due recenti decisioni della Corte di Cassazione (sentenze 6129/2017 e 8223/2018) hanno stabilito che i condomini i quali stendono panni sopra le proprietà altrui possono farlo, ma solo se questi sono ben strizzati (!) e non gocciolano sul terrazzo sottostante. La Suprema Corte così è arrivata ad un compromesso: da una parte non si nega al condòmino il proprio diritto di stendere i panni, dall’altra, non essendoci il gocciolio non si reca disturbo a chi vive nell’appartamento sottostante.
Nel caso il cui però il gocciolio sia presente, si rischia di incorrere nel reato contravvenzionale di molestia (articolo 660 del codice penale).