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Consenso informato, il grande equivoco, non è una liberatoria né un’assunzione di responsabilità del paziente

DiAlessio Marrari

Feb 22, 2026

di Alessio Marrari

Chi entra in ospedale non lo fa mai con leggerezza, arriva con una diagnosi che pesa nella mente, con domande che cercano risposta, con paure spesso taciute per pudore o per bisogno di apparire forte. Varca la soglia del reparto portando con sé preoccupazioni personali, familiari, lavorative, e una naturale inquietudine per ciò che potrebbe accadere. In quel contesto emotivo, tra l’odore dei disinfettanti e il linguaggio tecnico che talvolta suona distante, gli viene presentato un modulo da firmare, il consenso informato. È proprio in quel momento, quando la vulnerabilità è più intensa, che nasce uno degli equivoci più diffusi, la sensazione che quella firma serva a proteggere l’ospedale più che il paziente. Eppure, dietro quel foglio, non c’è una rinuncia né un’assunzione di colpa preventiva, ma uno strumento pensato per garantire che la scelta di curarsi sia davvero libera, consapevole e rispettosa della dignità della persona. Il consenso informato non è una firma da apporre frettolosamente prima di entrare in sala operatoria, né tantomeno una clausola di esonero che libera i medici da ogni responsabilità. È, nella sua sostanza più profonda, il riconoscimento giuridico e umano di un principio elementare, nessuno può essere toccato, curato o operato senza aver prima capito e liberamente accettato ciò che sta per accadergli. La Costituzione italiana lo afferma all’articolo 32, la Legge 22 dicembre 2017 n. 219 lo traduce in norme concrete, e insieme disegnano un sistema in cui la volontà del paziente non è un optional procedurale, ma la condizione stessa di legittimità dell’atto medico. Prima di un intervento chirurgico, di una procedura diagnostica invasiva o di una terapia gravata da rischi rilevanti, al paziente vengono illustrate le sue condizioni di salute, le finalità del trattamento, i benefici attesi, i rischi prevedibili, le possibili complicanze, le alternative disponibili e le conseguenze di un eventuale rifiuto. Solo dopo, e solo se davvero ha compreso, gli viene chiesto di firmare. Quella firma non certifica la rinuncia a pretendere le scuse in caso di errore, certifica che una persona è stata messa nelle condizioni di decidere consapevolmente del proprio corpo. L’equivoco più diffuso, e più pericoloso, è credere il contrario. Molti pazienti firmano convinti di star sollevando il chirurgo da ogni colpa futura, quasi stessero sottoscrivendo un contratto in cui si assumono i rischi dell’intera operazione. È una lettura giuridicamente infondata. Il consenso informato non è una liberatoria, non trasferisce sul paziente la responsabilità professionale del sanitario, e non ha alcuna forza di scudo nei confronti di negligenza, imperizia o imprudenza. Il medico risponde del proprio operato in base alle regole proprie della professione, diligenza, prudenza, perizia, e secondo quanto stabilito dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24, che disciplina con rigore la responsabilità civile e penale di chi esercita professioni sanitarie, indipendentemente da qualsiasi documento firmato dal paziente. Ciò che il paziente accetta, sottoscrivendo il consenso, è qualcosa di diverso e di più onesto, l’esistenza di un margine di rischio intrinseco che nessuna competenza, per quanto elevata, può azzerare del tutto. La medicina non è una scienza esatta e il corpo umano non si comporta sempre secondo le previsioni. Quel margine esiste, è statisticamente misurabile, e il paziente ha il diritto, e il dovere, verso se stesso, di conoscerlo prima di decidere. Firmando, non dice accetto che mi si possa sbagliare addosso, ma so che esistono rischi inevitabili e scelgo comunque di procedere. Vale infine la pena sottolineare l’altra faccia di questa garanzia, un consenso assente o invalido può rendere illecito un intervento anche quando tecnicamente ineccepibile, perché la correttezza della mano non basta se manca il consenso della volontà. Fanno eccezione, naturalmente, le emergenze con pericolo immediato di vita e i trattamenti sanitari obbligatori espressamente previsti dalla legge. Il consenso informato è, in definitiva, il punto in cui il sapere tecnico del medico e la libertà della persona si incontrano su un piano di rispetto reciproco, non uno strumento di autodifesa per la struttura sanitaria, ma la forma più concreta attraverso cui la medicina riconosce che il paziente non è un oggetto di cura, bensì il suo protagonista.