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Al mare senza perquisizioni: il turista non ha alcun obbligo di essere controllato o ispezionato dal gestore del lido

DiAlessio Marrari

Lug 6, 2026

di Alessio Marrari

Il gestore di uno stabilimento balneare non è un carabiniere né un poliziotto, e questo punto di partenza è essenziale per comprendere l’intera vicenda del cosiddetto “pranzo al sacco” nei lidi: il concessionario di una spiaggia, infatti, è un soggetto privato che svolge un’attività economica su un bene pubblico in virtù di una concessione amministrativa, e per quanto possa organizzare, disciplinare e gestire i servizi dello stabilimento, non dispone di poteri di polizia, non può effettuare perquisizioni, non può imporre controlli coattivi sui clienti e non può sostituirsi alle autorità pubbliche nel far rispettare la legge, ma deve operare entro i limiti delle norme civili, amministrative e delle condizioni della concessione.

Tra gli argomenti più discussi dell’estate 2026 in Italia c’è la crescente polemica sul cosiddetto “pranzo al sacco” negli stabilimenti balneari, una questione che ha acceso il confronto tra gestori dei lidi, consumatori e istituzioni. Alcuni concessionari hanno infatti criticato l’abitudine dei bagnanti di portare cibo e bevande da casa, sostenendo che questa pratica riduca sensibilmente gli incassi dei bar e ristoranti interni agli stabilimenti e comprometta l’equilibrio economico delle strutture. In diversi casi sono comparsi cartelli che invitano o tentano di imporre il consumo esclusivo di prodotti acquistati all’interno del lido, riaprendo un dibattito giuridico che tocca il rapporto tra diritti dei clienti e poteri dei gestori di beni demaniali. La vicenda ha avuto particolare risonanza in Puglia, dove le istituzioni regionali sono intervenute per chiarire la posizione normativa: secondo la Regione, il cliente che paga ombrellone e lettini ha pieno diritto di portare con sé cibo e bevande preparati in casa o acquistati altrove, purché vengano rispettate le regole di igiene e tutela ambientale previste dalle ordinanze balneari. In particolare è stato ribadito che non esiste alcun obbligo di consumare presso il bar o il ristorante dello stabilimento e che tali servizi devono essere considerati accessori e non vincolanti rispetto alla fruizione della spiaggia. Per comprendere il quadro giuridico è necessario partire da un punto fondamentale: nel diritto italiano non esiste una legge che vieti espressamente di introdurre alimenti e bevande negli stabilimenti balneari, così come non esiste una norma che riconosca in modo esplicito un “diritto al pranzo al sacco”. Il principio che si applica deriva piuttosto dall’assenza di un divieto normativo e dalla disciplina generale delle concessioni demaniali. La spiaggia, infatti, secondo l’articolo 822 del Codice civile, appartiene al demanio pubblico e non può essere considerata proprietà privata del concessionario, il quale ottiene soltanto il diritto di gestione dell’area attraverso una concessione amministrativa. Questo significa che lo stabilimento balneare opera su un bene pubblico e non su uno spazio privatamente disponibile in senso pieno. A rafforzare questo principio interviene anche la normativa sulle concessioni, in particolare la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che impone ai concessionari di garantire il libero e gratuito accesso e transito verso la battigia, confermando che l’uso del demanio marittimo resta legato a interessi pubblici e non può essere trasformato in un sistema completamente chiuso e assimilabile a una proprietà privata. Da questo impianto normativo deriva l’interpretazione, condivisa da numerosi esperti e associazioni dei consumatori, secondo cui un divieto generalizzato di introdurre cibo e bevande dall’esterno sarebbe privo di una base giuridica chiara e difficilmente difendibile, poiché si tradurrebbe di fatto in un obbligo per il cliente di acquistare servizi di ristorazione non richiesti come condizione per accedere alla spiaggia. Allo stesso tempo, però, la legge riconosce ai gestori ampi poteri organizzativi e la possibilità di adottare regolamenti interni per garantire sicurezza, igiene, decoro e tutela dell’ambiente, il che consente di vietare comportamenti come l’uso di barbecue, fornelli da campeggio, contenitori in vetro o attività che possano arrecare disturbo o pericolo agli altri bagnanti. Diverso è invece il caso del semplice consumo di un panino, di una bottiglia d’acqua o di un pasto portato da casa, che rientra nella normale libertà del cliente. Un altro punto centrale riguarda i controlli all’ingresso degli stabilimenti: il gestore non possiede poteri di polizia e non può effettuare perquisizioni né imporre l’apertura obbligatoria di borse o zaini. Può eventualmente chiedere al cliente, su base volontaria, di mostrare il contenuto degli effetti personali, ma il cliente è libero di rifiutare senza che ciò giustifichi automaticamente una perquisizione o un intervento coercitivo. La questione si complica nel momento in cui il rifiuto di sottoporsi a un controllo venga utilizzato come motivo per negare l’ingresso, soprattutto se il controllo è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di cibo o bevande portate dall’esterno: in assenza di una norma che attribuisca esplicitamente questo potere al concessionario, una simile pratica appare giuridicamente controversa e potenzialmente contestabile. In ogni caso, il cliente che paga l’accesso allo stabilimento e i servizi di spiaggia non è obbligato ad acquistare ulteriori beni o servizi, e il pagamento dell’ombrellone non può essere trasformato in un vincolo di consumo presso il bar o il ristorante del lido. Il sistema normativo cerca quindi di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato quella dei concessionari di tutelare la sostenibilità economica delle proprie attività, dall’altro quella dei cittadini di fruire liberamente di un bene pubblico senza imposizioni commerciali indirette. Il risultato è un equilibrio in cui i gestori possono regolamentare aspetti legati alla sicurezza e al decoro, ma non possono spingersi fino a vietare in modo assoluto il consumo di cibo portato da casa o imporre controlli coercitivi sui clienti, mentre eventuali limitazioni devono sempre essere giustificate da ragioni concrete e proporzionate. In conclusione, il quadro attuale mostra come il cosiddetto “divieto del pranzo al sacco” negli stabilimenti balneari non trovi fondamento in una norma specifica, e come la sua eventuale applicazione rigida si collochi in una zona giuridicamente fragile, destinata a restare al centro del confronto tra gestori, consumatori e istituzioni anche nelle prossime stagioni estive.