di Antonio Costa Barbè
Non è dato di individuare l’ordinanza sindacale numero 1095 del 17 settembre 14. Il richiamo all’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, afferma soltanto che, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500, euro non rimane dunque a ordinanze particolari.
Il sindaco cita inoltre una delibera di giunta di giovedì scorso che ci riserviamo di esaminare. Al momento può essere utile la consultazione delle caratteristiche delle ordinanze sindacali che trovate QUI: “Le ordinanze contingibili”
Non appena in possesso della documentazione esatta e completa ritorneremo come sempre sull’argomento con uno studio sulla legittimita’ della situazione in discorso.