A cosa va incontro chi circola fuori casa senza comprovata giustificazione?

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E’ stato diffuso in internet un file audio, la cui autrice  si presenta come avvocato penalista che intende “chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 marzo 2020“, in relazione alla situazione di chi circola fuori casa senza comprovata giustificazione.
Il contenuto di tale comunicato e’ stato peraltro stigmatizzato dalla Camera Penale di Brescia.
Il presente commento intende pertanto porsi unicamente come orientativo verso le complesse fattispecie sociali e normative dell’attuale momento.
Oltre al senso civico che dovrebbe indurre tutti noi a rispettare rigorosamente le prescrizioni a tutela della collettività (la collettività siamo noi stessi), possiamo riflettere sul fatto se sia adeguatamente sanzionata l’inosservanza delle prescrizioni ad hoc emanate in seguito alla emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID–19.
Vediamo insieme con la necessaria attenzione.
Se le Forze dell’Ordine ritengono che sia stata commessa la violazione prevista dall’articolo 650 del codice penale, richiamata dal decreto Legge 23 febbraio 2020 n 6 (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità  per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, *se il fatto non costituisce un più grave reato*, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro) esse elevano un verbale contente:
a) i dati per la identificazione del cittadino;
b) la elezione di domicilio da lui fatta;
c) la nomina dell’avvocato (d’ufficio o di fiducia).
Successivamente trasmettono il verbale alla competente Procura della Repubblica, accompagnato da un rapporto che illustra i motivi per cui il cittadino non ha giustificare la propria circolazione).
Non viene richiesto il pagamento immediato di alcuna somma di denaro, né del resto vengono consegnati alla persona bollettini per il versamento.
Il testo del possibile verbale che viene elevato lo potete leggere qui di seguito:
VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO Al SENSI DEGLI ARTT. 349 E 161 C.P.P. NONCHÉ1 INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA Al SENSI DEGLI ARTT. 369 E 369 BIS C.P.P e NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA| 
L’anno_______ addi ‘ 3 del mese di_
_______________
I sottoscritti:___ _
Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere che è presente il signor/signora ……
 
  In stato di: 
□  Libertà
□  Arresto in flagranza □ Fermo
□ Sottoposizione a misura cautelare: 
□  custodia cautelare in carcere
□  arresti domiciliari
□  obbligo/divieto di dimora
□  allontanamento dalla casa familiare
□  divieto di avvicinamento alla persona offesa
□  obbligo di presentazione alla P.G.
 
Il/la quale preliminarmente dichiara: 
□Parlo e comprendo la lingua italiana
□ Non parlo e non comprendo la lingua italiana, conosco le seguenti lingue 
La persona presente viene quindi avvertita che sono concluse le indagini nei suoi confronti in ordine al reato previsto e punito dall’articolo 650 del Codice Penale così come stabilito dall’ art. 3 comma 4 decreto legge 23 febbraio 2020, nr. 6, per avere violato l’art 1 del predetto Decreto e successive modificazioni introdotte per ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020   (GU Serie Generale n. 62 del o9 -03 -2020 e successive modifiche) e che in relazione a dette indagini potrà avere ulteriori informazioni presso l’autorità procedente sopra indicata; conseguentemente la persona invitata a dichiarare le proprie generalita’ previo ammonimento delle conseguenze cui si spegne chi le rifiuta o le da false, dichiara quanto segue ( art. 349 cpp)
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Residenza 
Stato civile
Domicillo: 
Professione
Soprannome
Luogo di abituale dimora
Invitata ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta alle indagini dichiara
Nomino mio difensore di fiducia……..
Mi riservo di nominare un difensore di fiducia
Invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati dall’articolo 157 comma primo cpp ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni avvertendola che nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini all’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato.
Arriverà solitamente -con tempi piuttosto ampi- all’indagato (siamo nel campo penale) un Decreto Penale che conterrà la condanna a pagare un’ammenda (fino a 206 euro) contro la quale potrà essere fatta opposizione entro 15 giorni dalla notificazione.
Si potrà così proporre allora (in verità, anche in un momento precedente) all’Autorità Giudiziaria una domanda di OBLAZIONE, pagando la metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge. L’accoglimento della richiesta di oblazione ed il pagamento della stessa costituiranno causa di estinzione del reato, e il casellario giudiziale richiesto da privati non riporterà l’iscrizione.
Vi sono altri due casi che vanno menzionati:
 
 >DICHIARAZIONE MENDACE; avere la certificazione delle ragioni per lo spostamento non è assolutamente obbligatorio, ma se questa certificazione viene rilasciata/compilata falsamente dal soggetto che la redige, la pena prevista arriva fino a due anni di reclusione per effetto del richiamo contenuto dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa «1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».
> delitto di EPIDEMIA, che può essere anche colposo (cioè provocato da imprudenze o negligenze); richiede la “diffusione” di germi patogeni. La diffusione per imprudenza, imperizia o negligenza è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni:
> Da ultimo l’inosservanza delle prescrizioni dettate per evitare la diffusione del coronavirus potrebbe ricadere anche sotto la applicabilità del’ART 260 del TESTO UNICO SULLE DISPOSIZIONI SANITARIE ( R.D. 27 7 1934 n. 1265) che punisce con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a 800.000 la condotta di chiunque non osservi un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo: art. 260: Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata (la misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.)
Absit iniuria verbis: il Governo forse non ricordava questa norma (!)  -che infatti non viene mai richiamata né nel decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 né nei successivi DPCM- ma che potrebbe comunque essere contestata ed applicata dall’Autorità Giudiziaria.
(ringrazio l’avvocato Luca Berra per la collaborazione)
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 Antonio Costa Barbe’