A proposito di bullismo… “LA METAMORFOSI”

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di Antonio Costa Barbè

cyberbullismo

Già negli anni del dopoguerra il fenomeno del bullismo si collocava in una fascia sostanzialmente giovanile (una primigenia rappresentazione la ritroviamo nel film del ’55 “Bulli e Pupe”, ispirato al musical ‘Guys and Dolls’). L’inesistenza di Internet e delle comunicazioni informatiche limitava necessariamente la connotazione del fenomeno ad episodi con un coinvolgimento limitato di persone, di età tra 16 e i 25 anni, situabili in precisi momenti temporali circoscritti. Da almeno un decennio ormai il bullismo ha in larga parte mutato terreno e contenuti, complici le tecnologie che consentono a chiunque di pubblicare in rete commenti aggressivi, oltreché foto o video di atti di prevaricazione nei confronti dei “perseguitati”, condividendo questi contenuti con tutto il mondo virtuale. Ecco dunque il cyberbullismo, la cui caratteristica più inquietante è la sua diffusione potenzialmente inarrestabile. Si e’ abbassata moltissimo l’età dei coloro che possono disporre di computer e smartphone; i ragazzi penetrano così nella vita dei propri coetanei senza la minima difficoltà, regalando al palcoscenico del web episodi una volta confinati in uno spazio/tempo determinato. I dizionari si sono adeguati (Treccani, Devoto-Oli, Zingarelli, De Mauro). Cercando la parola bullismo si trovano ormai come significato principale, se non proprio esclusivo, queste definizioni. Al termine “bullo” sullo Zingarelli si legge: «giovane prepotente, bellimbusto, che si mette in mostra con spavalderia». Sul “Devoto-Oli” (già’ nel 1993) il bullo è un «teppista, sfrontato». Sul “De Mauro” on-line troviamo: “uomo, spec. giovane, che si comporta con arroganza, prepotenza, spavalderia. Fa eco lo psicologo Nicola Iannaccone: ”Riferendo questo termine al contesto scolastico viene richiamata con facilità l’immagine classica di uno studente non solo prepotente, ma anche con una posa impropriamente spavalda, in parte marginalizzato. Inoltre le estensioni di teppismo o di vandalismo richiamano un atteggiamento di rifiuto delle regole e della convivenza collettiva. In sintesi il bullismo è comunque individuato come una forma di violenza imposta da un singolo o da un piccolo gruppo rispetto alla classe scolastica percepita come sostanzialmente armonica.” Un’altra psicologa, Giuliana Ziliotto, nel libro “Responsabilità giuridica per atti di bullismo” (Giappichelli, a cura di Anna Livia Pennetta) così si esprime: il termine bullismo è un grande contenitore nel quale vengono inseriti comportamenti di aggressività giovanile, situazioni problematiche interpersonali dell’età evolutiva, forme di violenza di prevaricazione sia fisica che psicologica che si riscontrano fin dalle scuole primarie e si diffondono fino ad arrivare alle superiori.” Arricchito dal prefisso cyber, come abbiamo visto, il termine indica il medesimo fenomeno che alberga e si alimenta in rete nella sua accezione più pericolosa e devastante. Proprio da Novara, città emblematica dove si e’ verificato un gravissimo caso di cyberbullismo che ha portato la quattordicenne Carolina Picchio a togliersi la vita, è partita l’iniziativa della Senatrice Elena Ferrara, volta all’approvazione di una legge che prevenga per quanto possibile il fenomeno, lo stronchi quasi sul nascere e tuteli la figura del minore, indicando altresì le pene più adeguate per i persecutori e per la loro giovane età. Il disegno di legge approvato al Senato qualche mese fa al primo articolo recita: “La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere attivo ed una strategia di attenzione rivolta ai minori coinvolti sia nella posizione di vittime sia in quelle di responsabili di illeciti. Ai fini della presente legge per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazione diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto di identità, alterazione, acquisizione illecita manipolazione, trattamento illecito di dati personali, inganno di minorenni realizzata per via telematica.” Pertanto le norme approvate dal Senato sono incentrate sulla tutela del minore che abbia subìto uno di questi atti e sulla possibilità di lui e dei suoi genitori di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito o della pagina internet un’istanza per l’oscuramento, per la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale diffuso nella rete. Invece -e qui prendo a prestito le parole del collega FULVIO SARZANA- questa legge “che dovrebbe occuparsi di cyberbullismo, quindi teoricamente di tutela del minore, transitando alla Camera con i profondi ritocchi dei relatori e della Commissione riunite Giustizia e Affari sociali, sta per diventare una vera e propria norma ammazza-web, che riguarda anche e soprattutto ogni maggiorenne che si affaccia alla rete internet”. Gia’ solo l’emendamento proposto all’ articolo 2-bis dà del cyberbullismo una definizione che travalica ogni logica! Leggiamola insieme: art. 2 bis: ai fini della presente legge, con il termine ‘cyberbullismo’ si intende qualunque comportamento o atto, anche NON reiterato, rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l’utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l’onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione della vittima”. Nel nuovo testo proposto spariscono i riferimenti ai minori e si assiste perfino alla disordinata duplicazione di un reato che già esiste (la diffamazione aggravata). Ed ecco un’altra perniciosa prescrizione che passerà al vaglio della Camera. “Ogni attività, pur se messa in atto una sola volta e compiuta da cittadini anche maggiorenni sul web, conferisce la possibilità a chiunque di ordinare la cancellazione di contenuti, salva la possibilità che questa attività venga ordinata dal Garante per la Privacy” . E se i gestori dei siti web non si adeguassero? E’ prevista la rimozione dei contenuti con sanzioni sino a 6 anni di reclusione e la confisca di tutto quanto utilizzato per commettere il reato. Sarà allora che il buon diritto di critica esercitato sui social network potrà spegnersi attraverso la rimozione dell’articolo o del post, perché ricadrà infatti in quella definizione indefinita di cyberbullismo! Pensateci bene: un blog valutato scomodo anche da una sola persona, una conversazione un po’ ardita tra adulti con dati personali ivi citati e perfino notizie di cronaca offerte da un sito personale o da una testata giornalistica potranno cadere sotto la scure di un boia senza riposo. Sarebbe il “de profundis” della tutela contro il cyberbullismo sui minori, tutela che diventerà un elemento del tutto residuale, quasi occasionale della norma. Sarà il compiersi di una orrenda metamorfosi contro natura: la farfalla che diventa bruco. Sarà un BLOB senza fine. Non deve accadere. La resurrezione del nostro Paese passa anche (finalmente) attraverso la coerenza e la chiarezza di una nuova legge.