Animali in condominio: il regolamento non può più vietarne la detenzione. PRIMA PARTE

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di Antonio Costa Barbè

La norma che ha “liberalizzato” l’ingresso degli animali domestici in condominio è sicuramente una delle novità più rilevanti della riforma, entrata in vigore il 18 giugno 2013. L’articolo 1138 del Codice civile – così come modificato dalla legge 220/2012 – dispone che «le norme del regolamento» condominiale «non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Il principio della Cassazione Nel primo testo di riforma, il divieto riguardava gli “animali da compagnia”. Gia’ prima della riforma i giudici di legittimità avevano riconosciuto “un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico” secondo un’interpretazione evolutiva e orientata dalle norme vigenti, che “impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle cose” ma “deve essere riconosciuto come essere senziente”. (Cassazione 13 marzo 2013 ove, richiamando tali principi, ha ritenuto che “il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore”). Il testo dellarticolo 1138 oggi in vigore. Nella stesura finale del nuovo testo dell’articolo 1138 del Codice, però, il termine “da compagnia” è stato sostituito con animali “domestici”. Una differenza che potrebbe prestarsi a lunghe discussioni nelle aule di giustizia. Mentre dovrebbe sempre essere possibile vietare la presenza di animali esotici (come ad esempio i serpenti), non è così chiaro l’inquadramento degli animali d’affezione, che non sempre sono “domestici” in senso proprio, come criceti, furetti o – in certa misura – conigli.