di Antonio Costa Barbè
La legge presenta gravi criticità e profili di incostituzionalità.
L’assicurazione obbligatoria per gli avvocati ed il conseguente adeguamento agli obblighi ivi imposti sono previsti da una legge che presenta gravi criticità e profili di incostituzionalità, come spiego più oltre.
Gli Organismi Forensi si sono mossi con richieste motivate per ottenere almeno una proroga all’entrata in vigore di questa normativa. Anche un giurista come Carlo Rimini è intervenuto scrivendo un articolo molto efficace.
Cosa dice -fra l’altro- la legge? Che ogni avvocato deve stipulare una polizza assicurativa relativa agli infortuni che egli stesso dovesse subire in conseguenza dell’attività professionale svolta. L’assicurazione coprirà anche i rischi da morte dell’avvocato e da invalidità. È come se ogni automobilista fosse obbligato a stipulare una polizza per i danni che lui stesso dovesse causare a sé o alla propria automobile!!
La legge doveva entrare in vigore tassativamente mercoledì 11 ottobre scorso. La settimana precedente a questa data ha visto un provvidenziale interessamento della senatrice Elena Ferrara, la quale una volta a piena conoscenza del problema di noi avvocati (e gli avvocati novaresi non fanno eccezione) mi ha chiesto di preparare una ulteriore, sintetica NOTA evidenziando gli aspetti problematici ed i profili di incostituzionalità. La senatrice ha poi curato l’inoltro della nota al Ministero della Giustizia.
E proprio mercoledì 11 ottobre e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale che proroga l’entrata in vigore della legge di TRENTA GIORNI! Anche se la proroga puo’ apparire minima, per chi riesca a leggere tra le righe essa e’ molto significativa.
Per dirla col Manzoni parafrasando Don Abbondio alle prese con Renzo che doveva essere tenuto a bada fino al tempo proibito per le nozze, gli avvocati hanno ottenuto un mese di respiro; “e in un mese, può nascer di gran cose”.
PER CHI VUOLE APPROFONDIRE, ecco la NOTA completa predisposta per il Ministero:
NOVARA, 04/10/2017
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI AVVOCATI – D.M. 22 SETTEMBRE 2016 GRAVI CRITICITA’.
DOMANDA DI REVISIONE E DI PROROGA DEL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI.
Il decreto ha sancito le “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”. Al riguardo devono essere segnalati aspetti fortemente critici che suggeriscono la proroga di almeno un anno del termine imposto per adeguarsi alle prescrizioni del citato regolamento (11 ottobre 2017).
1) Ad oggi non e’ dato sapere quante e quali compagnie assicurative abbiano adeguato le condizioni di polizza per la responsabilità professionale ai precetti di cui al regolamento: fino a pochissimo tempo fa (maggio-giugno 2017) la maggior parte era impreparata.
Va consentito agli avvocati di vagliare le varie offerte di mercato, perché laddove molte assicurazioni non avessero adeguato la disciplina contrattuale e laddove fossero scaduti i termini per poter disdettare la propria polizza, gli avvocati sarebbero obbligati ad accettare l’eventuale adeguamento imposto dalle proprie compagnie, con impossibilità anche di trattare il costo del premio. All’evidenza la concorrenza delle prestazioni professionali di assistenza legale infatti non è garantita, e viene compressa la libera scelta nel campo dell’assicurazione professionale forense.
2) L’ancorare il massimale di polizza (e quindi il premio da pagare) al fatturato comprensivo di IVA, CPA e delle spese esenti, si traduce in una ingiusta vessazione ai danni degli professionisti forensi, giacché gli oneri di legge citati non entrano nel reddito dell’avvocato, ma sono semplici “partite di giro”. Le assicurazioni stanno interpretando il disposto regolamentare nel senso che nella locuzione “fatturato” debbano essere incluse anche le dette voci, con conseguente “lievitazione” dei premi. Appare necessario un intervento immediato, onde evitare ulteriori danni economici ad una categoria professionale già molto colpita.
3) E’ fondamentale disciplinare adeguatamente la fattispecie degli avvocati stabilmente impiegati in rapporto di collaborazione con uno studio Legale, giacchè se la loro attività è coperta dall’assicurazione del titolare dello studio -come parrebbe dalla lettura del regolamento- il fatturato del collaboratore relativo alla collaborazione non deve essere computato ai fini di parametrare il massimale di rischio dell’assicurazione del collaboratore medesimo. Le conseguenze sarebbero duplicazioni di polizze per lo stesso rischio.
4) Infine quanto all’obbligo di stipulare una polizza per gli infortuni, si ravvisano COSPICUI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ già ampiamente sollevati da giuristi di vaglia (Carlo Rimini per tutti), poiché viene imposto un obbligo assicurativo per gli infortuni propri, ossia quelli occorsi alla persona dell’assicurato/avvocato, obbligo previsto unicamente per i professionisti forensi. Occorrerà invece più fattivamente implementare le prestazioni assistenziali del Ente di Previdenza Forense.
IN SINTESI, occorrerebbe:
– prorogare il termine per l’adeguamento degli avvocati agli obblighi assicurativi, differendo la scadenza per adeguarsi al precetto normativo possibilmente di un anno;
– redigere da parte delle istituzioni forensi e delle assicurazioni un contratto assicurativo base, approvato dalle rappresentanze di categoria, a garanzia della conformità con il dettato normativo, nonché il “calmieramento” dei premi;
– definire l’ambito della nozione di “fatturato” di cui all’art. 3 del d.m. sull’assicurazione obbligatoria degli avvocati, escludendo l’iva, la c.p.a. nonché le spese esenti;
– regolamentare la fattispecie relativamente agli avvocati collaboratori, escludendo dal computo del loro fatturato quello derivante dal rapporto di collaborazione (giacché qui la responsabilità professionale sarebbe già coperta dall’assicurazione del titolare);
– abrogare l’obbligo di assicurarsi per il danno da infortunio occorso alla propria persona (evidenti profili di incostituzionalità ), implementando le prestazioni di assistenza della Cassa Forense;
– regolamentare la fattispecie relativamente agli avvocati collaboratori, escludendoli dall’obbligo di assicurare se stessi per gli infortuni, giacchè il rischio risulterebbe già coperto dalla polizza del titolare;
– comunque disancorare l’ eventuale obbligo di munirsi di polizza per gli infortuni per se stessi dai requisiti necessari per la continuità professionale.
“Nella giornata di oggi 30 ottobre 2017 il sito di Altalex pubblica questo commento :
“Assicurazione avvocati: verso la polizza infortuni facoltativa
News, 30/10/2017
Il Ministro Andrea Orlando ha condiviso le osservazioni formulate dal CNF sull’esigenza di rimettere all’autonomia dei singoli avvocati ogni determinazione sulla stipula della polizza infortuni, ordinando all’Ufficio legislativo del proprio dicastero di elaborare una proposta di modifica in tema di esenzione dell’avvocato dall’obbligo assicurativo per gli infortuni, sia a favore di sé stesso che dei propri collaboratori, peraltro già provvisti della copertura Inail in quanto lavoratori subordinati.
Il comma II dell’articolo 12 (“Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni”) della Legge Professionale del 2012, sulla garanzia infortuni, stabilisce infatti che “All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
Considerando il più recente obbligo assicurativo, unito al tenore della norma soprarichiamata, il CNF, per il tramite del proprio presidente Andrea Mascherin, il 26 ottobre aveva inviato una nota al Guardasigilli, prospettando l’opportunità di prevedere come “facoltativa” la garanzia infortuni, al contempo rilevando l’eccessività di tale obbligo per quanto riguarda i dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato, essendo già beneficiari della copertura Inail.
Orlando, in una nota di risposta del 27 ottobre, ha fatto presente di aver già trasmesso la proposta all’Ufficio legislativo del Ministero, affinché provveda a formulare un corrispondente progetto di modifica, e chiarendo che potrà essere oggetto di valutazione ai fini di un esame nell’ambito della sessione parlamentare di bilancio.
(Altalex, 30 ottobre 2017)”
Evidentemente anche i profili di incostituzionalita’ di parte della normativa stanno facendo sentire il loro peso specifico”
(ACB)