di Antonio Costa Barbè
Nella quarta riforma di questi ultimi anni della disciplina della guida in stato di ebbrezza (l. 29.07.2010 n. 120) è stata inserita la previsione, al comma 9-bis dell’art. 186 del Codice della Strada (e al comma 8-bis nell’art. 187 cod. str.), della possibilità di sostituire le pene classiche (arresto e ammenda) con il Lavoro di Pubblica Utilità ex art. 54 dlgs nr. 274 del 2000.
Chi può usufruire dell’ LPU? Colui che sia stato condannato per il reato ex art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) o per il reato ex art. 187 CdS (guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente) al quale sia stata concessa la sostituzione. La legge infatti prevede due condizioni ostative: 1) la ricorrenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis (aver provocato un incidente stradale, laddove la giurisprudenza definisce“incidente stradale” non solo lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l’urto di un veicolo contro ostacoli fissi, dal momento che si tratta comunque di una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida – Cass.pen., IV, Sentenza 13 giugno – 1° luglio 2013, n. 28439) e 2) aver già prestato lavoro di pubblica utilità precedentemente.
E’ necessario il consenso della persona interessata? La sostituzione non è subordinata al consenso e alla richiesta del condannato, invece la sua opposizione è configurata quale condizione ostativa: in caso di silenzio dell’imputato la sostituzione è pertanto astrattamente possibile, anche se appare difficile che un giudice eserciterà il potere discrezionale della sostituzione senza aver ottenuto un previo consenso da parte dell’interessato, poiche’ la pena sostitutiva implica una sua fattiva collaborazione. Praticamente risulta consigliabile che agli atti del procedimento (gia’ sin dalla procura a difesa conferita all’avvocato) risulti la espressa adesione dell’assistito, tanto più se si volesse cercare di ottenere la sostituzione già con il decreto penale di condanna (che dovrà essere invece opposto entro i 15 giorni previsti nel caso in cui esso contenga la sola sanzione pecuniaria, comprensiva anche della sostituzione della pena detentiva a norma dell’art. 53 legge nr. 689/1981).
Quanto dura l’ LPU? La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pene sostituite, in deroga ai limiti edittali previsti dall’art. 54, comma 2 d.lvo nr. 274 del 2000 (da 10 giorni a 6 mesi) e a tal fine la legge prevede anche autonomi criteri di ragguaglio. In particolare un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di LPU mentre un giorno di LPU viene ragguagliato con € 250,00 di ammenda.
C’é un limite giornaliero allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità? Il richiamo della disciplina generale della competenza penale del Giudice di Pace implica certamente che rimanga fermo il limite della prestazione delle 6 ore settimanali (corrispondenti a 3 giorni di arresto), salvo diversa richiesta da parte del condannato, eventualmente anche in sede di procedimento di esecuzione (cfr. art. 54, comma 3 d.lgs nr. 274/2000). Anche il computo della pena sostitutiva rimane quello previsto dal comma 5 dell’art. 54 d.lgs. nr. 274/2000, per cui un giorno di LPU consiste in 2 ore, anche non continuative, di attività lavorativa.
Cosa accade se l’LPU non viene svolto correttamente? In questo caso la violazione degli obblighi comporta un’autonoma sanzione, rappresentata dal ripristino delle pene sostituite (vedi oltre)
Come funziona in pratica? Preliminarmente conviene che l’interessato si faccia rilasciare dall’Ente Convenzionato una dichiarazione di disponibilità che potrà essere prodotta anche durante le indagini preliminari per tentare di far concludere il procedimento con il decreto penale di condanna contenente la pena già sostituita in LPU. Se invece si dovesse arrivare al processo dopo aver acquisito il consenso (rectius: la non opposizione) dell’imputato, e’ con la sentenza penale di condanna o col decreto penale (qualche ente convenzionato richiede anche l’ordine di esecuzione!!) che il Giudice determina la durata concreta dello svolgimento dell’ LPU ed incarica l’ufficio di P.S. territorialmente competente (ovvero, in mancanza, i Carabinieri) di verificare l’effettivo svolgimento del LPU. In caso di svolgimento positivo, il Giudice all’esito di un procedimento di esecuzione, con fissazione di apposita udienza e con decisione ricorribile unicamente in Cassazione, dichiara il reato estinto, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta e riduce alla metà la sospensione della patente di guida (tra le sanzioni che vanno revocate o ridotte non è fatta menzione della revoca della patente che, pertanto, potrebbe ritenersi rimanga ferma nonostante il positivo svolgimento dell’LPU). Viceversa, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di p.u., il Giudice, con le forme del procedimento di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., “tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e (con ripristino) della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca“.
Ogni ente pubblico o associazione di volontariato può dare corso all’ LPU? No, l’ LPU può essere disposto solo in favore di Enti Convenzionati. La concreta operatività del LPU implica dunque la sottoscrizione delle convenzioni tra il Ministero o, in caso di delega, i Presidenti dei Tribunali con gli enti presso i quali il lavoro dovrà essere prestato, previste dall’art. 2 d.m. 26 marzo 2001 (in esecuzione dell’art. 54, comma 5 d.lgs. nr. 274/2000). La difficoltà di reperire enti, pubblici e privati, disposti a sottoscrivere le convenzioni deriva dagli obblighi previsti per gli enti medesimi, in particolare in tema di copertura assicurativa e di individuazione di un responsabile che deve poi redigere una relazione sul lavoro svolto (DM 21 marzo 2001). Pertanto se le convenzioni non vengono sottoscritte oppure se non sussistono posti disponibili presso gli Enti Convenzionati, non sara’ dato corso all’LPU, rendendo così l’istituto di aleatoria applicazione.
NOTE:
– Convenzioni tra Tribunale Comune e Enti novaresi convenzionati:
http://www.tribunale.novara.it/convenzioni.aspx
-Solo nel luglio 2013 la Corte Costituzionale ha ammesso il lavoro di pubblica utilità: anche fuori della provincia di residenza (Corte Costituzionale, sentenza 05.07.2013 n. 179) INFATTI L’ART. 54 co. 3 del Dlgs 274/2000 disponeva che : “l’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato”.