di Antonio Costa Barbè
Qualche giorno fa abbiamo pubblicato l’articolo “Animali in condominio: il regolamento non può più vietarne la detenzione. PRIMA PARTE”, oggi tratteremo una sorta di seconda parte qui di seguito.
L’accesso degli animali nel condominio non è fuori da ogni regola. È comunque buona norma rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, che prevede tra l’altro, l’obbligo, per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e – nel caso di animali aggressivi – di applicare la museruola.
È sempre prevista la responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice civile e penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose nonché l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi. Bisogna, infine, rammentare che: – gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate; – i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile; – il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, potrebbe anche richiedere l’allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile (procedura d’”urgenza”); – nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare, purché ne sussistano le condizioni, il reato di “disturbo del riposto delle persone” (articolo 659 del Codice civile) (l’elemento essenziale di tale fattispecie di reato è -ATTENZIONE! l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non già l’effettivo disturbo alle stesse); – gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 del Codice penale).