a cura dell’Avvocato Antonio Costa Barbè
Disciplina precedente e DISCIPLINA ATTUALE
Ha fatto discutere tempo addietro l’affermazione di un ufficiale giudiziario -intervistato in televisione- secondo cui sarebbero stati pignorabili “persino i cani”.
La questione aveva lasciato a bocca aperta molti spettatori spettatori ed era immediatamente rimbalzata sul web.
La questione aveva lasciato a bocca aperta molti spettatori spettatori ed era immediatamente rimbalzata sul web.
La questione sulla pignorabilità degli animali domestici in passato era tutt’altro che pacifica. Questioni pratiche ma anche argomenti giuridici facevano propendere per per l’impignorabilita’ degli animali, almeno per quelli da compagnia (cosiddetti animali da affezione).
Cosa diceva prima la legge a riguardo? Occorreva rifarsi agli articoli 513 e 514 del codice di procedura civile nella vecchia formulazione.
L’articolo 513 dichiarava (e dichiara ancora oggi) pignorabili genericament e tutte le “cose” del debitore, ossia i beni suscettibili di valutazione economica. Bisognava quindi ammettere, come primo passo, l’equiparazione tra gli animali e le “cose”, e poi dichiarare gli animali suscettibili di valore economico. Se quest’ultimo elemento poteva -e può – facilmente ricorrere negli animali da pascolo e da allevamento, non si poteva certo dire la stessa cosa per quelli di compagnia, il cui valore è puramente affettivo.
L’articolo 513 dichiarava (e dichiara ancora oggi) pignorabili genericament
Quanto poi al concetto di “cosa”, ogni volta che la legge intende riferirsi agli animali lo fa espressamente e mai ricomprendendoli tra le “cose”
Molti interventi (anche giurisprudenziali) avevano negato l’equiparazione tra animali e cose. Bastava pensare ai diritti riconosciuti agli animali in caso di maltrattamento, con conseguente commissione di reati; all’obbligo di soccorso in caso di investimento per strada; o all’impossibilita’ -per il regolamento di condominio- di vietare l’ingresso di animali in abitazione. O nei casi di separazione tra i coniugi, ai provvedimenti del giudice di affidamento dell’amico Fido! Quand’anche le norme nazionali non fossero state sufficienti, esiste una Dichiarazione dei Diritti dell’Animale, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell’Animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio del 1978 e proclamata, il 15 ottobre del 1978, nella sede UNESCO di Parigi.
Un argomento ancora più convincente che gia’valeva ad escludere la pignorabilità degli animali da compagnia era il fatto che la legge non consente il pignoramento di tutti quei beni che abbiano valore affettivo o simbolico (così la fede nunziale, le lettere, gli scritti di famiglia, le cose sacre, ecc. cfr art 514 codice di procedura civile). Ciò per evitare che il pignoramento si risolva in una forma di indiretta ritorsione psicologica sul debitore. Si poteva comprendere, dunque, come il pignoramento del gattino di una anziana, la quale non ha altre compagnie domestiche, avrebbe potuto indurre quest’ultima a pagare immediatamente il creditore, pur di non subire lo strazio del distacco.
Gli argomenti citati portavano a considerare il pignoramento su un animale domestico come illegittimo e quindi impugnabile davanti al giudice. Ma quand’anche quest’ultimo avesse potuto essere di parere opposto, la questione avrebbe meritato di approdare davanti a una Corte Internazionale.
Ora pero’ sia gli animali domestici sia i loro padroni potranno dormire sonni più tranquilli. Il divieto è stato fissato dall’articolo 77 della legge sulla Green Economy,(legge 28 12 2015 n. 221) Tale articolo modifica l’art. 514 del codice di procedura civile, sulle cose mobili assolutamente impignorabili, cancellando ex legge la pignorabilità degli animali d’affezione o da compagnia “tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali”. Sono inclusi altresì gli animali impiegati a “fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”. Le associazioni animaliste considerano il risultato molto importante. Una conquista che interessa quattro italiani su dieci e che aprirà forse la strada al riconoscimento della soggettività giuridica degli animali.
Leggete il nuovo articolo 514 cpc, ora in vigore:
Art. 514. Cose mobili assolutamente impignorabili. – Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge,non si possono pignorare: 1. le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; 2. l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazionedei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, lestufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili dicasa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quantoindispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, ancheper accertato pregio artistico o di antiquariato; 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimentodel debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 42. 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare perl’adempimento di un pubblico servizio; 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti difamiglia, nonche’ i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa deldebitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi,alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore,del coniuge, del convivente o dei figli.