di Antonio Costa Barbè
“Ad esaminare il testamento si puo’ ritenere il lascito del teatro Faraggiana come un legato sottoposto a condizione risolutiva.
E’ pacifico in dottrina e giurisprudenza che si possa apporre una condizione risolutiva ad una disposizione testamentaria: nel caso di specie si tratta di un legato sottoposto alla condizione risolutiva del mancato utilizzo quale teatro.
Il principio generale e’ il seguente: il testamento va interpretato secondo la volontà del testatore al momento della redazione dell’atto ed e’ indubbio che suo desiderio fosse mantenerne l’utilizzo dell’immobile quale teatro e mantenere il nome “Faraggiana”.
In caso di inadempimento tuttavia legittimati all’azione appaiono essere gli eredi, o coloro che vedrebbero accrescere la loro quota di eredità nel caso in cui venga meno il legato.
Invero nel caso di risoluzione a seguito di avveramento del fatto oggetto di condizione risolutiva secondo la Cassazione si torna alla situazione precedente l’istituzione del legato (le sentenze Cass. n. 1367/1963 e 708/1964) ovvero i beni ritornano alla massa ereditaria (Cass. n. 3049 del 17.05.1984).
Il fatto che l’edificio debba essere utilizzato esclusivamente quale teatro non è espressamente indicato, né sembra possa desumersi con certezza dalle parole del testatore.
L’eventuale delibera del Comune potrebbe dunque in primis essere impugnata dai sostituiti, dai coeredi con diritto di accrescimento e dagli eredi legittimi; Il termine di prescrizione per l’azione è di 5 anni.
Non escludo in assoluto altri tipi di impugnazione.
Per quanto riguarda invece l’utilizzo ESCLUSIVO quale sala cinematografica questo non e’ ammissibile: il testatore utilizza il verbo “CONSERVARE”, e scrive: ” a condizione che sia conservato quale teatro” per cui è evidente la sua volontà che non venga modificata tale destinazione. Il testatore aveva previsto e voluto una determinata destinazione d’uso che non può e non deve essere modificata.”