Prescrizione più breve per luce, acqua e gas

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di Antonio Costa Barbè

Un tipo di prescrizione del debito non molto conosciuto è che dal 1° gennaio 2018, le bollette della luce, dell’acqua e del gas si prescrivono in 2 anni. La prescrizione riguarda solo le bollette emesse dopo questa data.
La riforma dei termini di prescrizione delle bollette di luce, acqua e gas non tocca solo le bollette per consumi ordinari ma anche i conguagli; il nuovo termine di due anni riguarda sia i consumatori (le famiglie e gli utenti privati) sia le microimprese, i professionisti e le società.
A modificare i termini di prescrizione delle bollette della luce, gas e acqua è stata la legge di bilancio 2018 ( Legge-27-dicembre-2017-n.205, art. 1 – comma 4: la norma contiene infatti una deroga al codice civile che, invece, stabilisce una prescrizione di cinque anni per tutti i debiti da pagarsi con cadenza annuale o frazioni inferiori (ad esempio ogni mese, ogni bimestre, ecc.). Allo stato resta pertanto di cinque anni la prescrizione delle bollette del telefono e di tutte le altre utenze.
Con questa normativa si è inteso inteso tutelare gli utenti dalle richieste di pagamento che molte volte intervengono a parecchi anni di distanza rispetto all’anno di gestione.
Si puo’ ritenere pertanto che con il cambiamento della prescrizione per le bollette di luce, acqua e gas ci sono non solo tre anni in meno rispetto a prima per il recupero dei crediti da parte degli enti di somministrazione, ma anche tre anni per assolvere all’obbligo di conservazione delle ricevute di pagamento; l’obbligo di archiviare le bollette pagate, per poter dimostrare l’adempimento, permane solo fino a quando il credito non è prescritto; una volta che si è verificata la prescrizione, infatti, il debitore non è più tenuto a dimostrare il versamento degli importi al fornitore, ma può limitarsi a sollevare la contestazione della prescrizione ( tuttavia consiglio di essere prudenti, e di conservare più a lungo le ricevute).
La prescrizione della bolletta opera solo se, prima della scadenza del termine (2 anni per le bollette di luce, acqua e gas; 5 anni per le bollette del telefono e di tutte le altre utenze) non avete ricevuto un sollecito di pagamento con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della diffida ad adempiere da parte dell’ente di somministrazione comporta l’interruzione della prescrizione ed un nuovo decorso del termine. Fa fede la data di consegna della lettera e non quella di spedizione per cui se la società erogatrice spedisce la diffida prima della scadenza del termine di prescrizione ma il postino la consegna dopo, il debito è ormai caduto in prescrizione.
Pertanto, se si riceve una bolletta della luce, acqua o gas riferita a consumi di oltre due anni fa non bisogna più pagare. Il debito infatti si è ormai prescritto.
Qualora la società erogatrice insista nel richiedere somme non dovute – e magari minacci di cessare l’utenza – si puo’ esigere dapprima la sospensione della bolletta e, magari contemporaneamente, occorre eccepire la prescrizione.