di Antonio Costa Barbé
Con riferimento alla prima parte trattata in data 20/02/2025 “Pronto Avvocato?”: cosa rischia il padrone se il cane morde (prima parte) facciamo seguito con la seconda.
Abbiamo visto precedentemente che chi ha un cane o qualsiasi altro animale domestico deve prestare molta attenzione al modo in cui lo custodisce; la legge ed i giudici tendono alla tutela dei soggetti danneggiati dall’animale, piuttosto che a quella dei padroni che li hanno in custodia. Sono dunque rare le situazioni in cui il giudice rileva la mancanza del nesso di causalità tra il comportamento del padrone o custode e il fatto compiuto dal cane, o ancora i casi in cui non sia possibile attribuire la colpa al padrone o custode per il fatto illecito. Per questo il padrone del cane -o chi ha in custodia l’animale- “di default” verrà condannato al risarcimento dei danni. Perciò: non è sufficiente tenere un cane al guinzaglio, né tantomeno affiggere il cartello “attenti al cane” al cancello di casa; il padrone dell’animale sarà in ogni caso obbligato al risarcimento danni, dal momento che la responsabilità scatta oggettivamente, anche senza colpa o malafede. Vediamo qualche eccezione. Il padrone non paga dei danni provocati dall’animale quando si verifica un caso fortuito, ossia quando l’evento è imprevedibile/inevitabile. Ad esempio, se un estraneo entra in casa vostra -o nel giardino recintato – senza il vostro consenso subendo l’aggressione del vostro cane, non sarete voi a pagarne le conseguenze. Questo comportamento “imprevedibile” – oltreché contrario alla legge -vale normalmente ad escludere la responsabilità del padrone dell’animale. Sentenzia la Suprema Corte: “Il convenuto (ossia il padrone del cane), per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell’animale, bensì l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 7260 del 2013). Quando il padrone è responsabile del morso del proprio cane può rispondere sia civilmente sia penalmente per i danni provocati dall’animale. In base a quanto previsto dall’articolo 590 del Codice Penale, il padrone può essere tenuto a rispondere del reato di lesioni colpose per i danni fisici provocati (il reato per lesioni colpose non gravi e’ punito con la reclusione fino a tre mesi e con una multa di 309€ quale massimo, ma le pene sono aumentate per le lesioni gravi o gravissime). In quanto alla responsabilità civile il padrone dovrà risarcire i danni patrimoniali, come ad esempio le spese sostenute dal soggetto leso per curare le lesioni provocate dal morso o anche per il reddito venuto meno al danneggiato quale conseguenza dell’”infortunio”. Vanno risarciti poi anche i danni non patrimoniali -che saranno quantificati equitativamente dal giudice- come ad esempio la sofferenza fisica subìta od anche quella psicologica, causata da eventuali cicatrici permanenti. Concludo sottolineando che quanto appena detto vale non solo per i cani aggressivi ma anche per quelli -appunto e solitamente- mansueti. Nella sentenza n. 30548/2016 la Cassazione ha infatti affermato che: “la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci, ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia, quali il cane, di regola mansueto”.