«Pronto, Avvocato?»: DAT( Disposizioni Anticipate di Trattamento) VIDEOREGISTRATE, particolari distonie della nuova legge.

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di Antonio Costa Barbè

Prima parte ( la seconda sarà editata in un successivo articolo).
Considerazioni Prodromiche
 
“DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) videoregistrate: distonie della nuova legge.
Entrata in vigore il 31 gennaio del 2018, la legge 22 dicembre 2017 n.219 sul testamento biologico permette – entro i limiti della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – attraverso l’introduzione delle DAT ( disposizioni anticipate di trattamento)  di indicare i trattamenti sanitari che si intendono ricevere o a cui si intende rinunciare, nel caso in cui non ci si trovi più in grado di prendere decisioni in maniera autonoma, o per sopravvenuta incapacità non li si possa esprimere in maniera chiara,

La legge cioè consente a tutte le persone maggiorenni capaci di intendere e volere di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.

Prima di procedere alla compilazione delle DAT, la legge prevede che il disponente acquisisca adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte (aspetto questo che, non essendo facile da provare, è bene documentare in forma scritta). Le DAT possono poi essere redatte secondo diverse forme: atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio, scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente. Se il disponente non è in grado di firmare, la legge conferisce la possibilità di esprimere le proprie disposizioni anche attraverso una videoregistrazione, o qualsiasi altro dispositivo che permetta alla persona con disabilità di comunicare. All’atto così formato non vengono applicate né tasse, né alcuna imposta di registro o di bollo Le Disposizioni possono essere revocate in qualunque momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate; nel caso di condizioni di emergenza e urgenza che impediscono il ricorso alla forma ordinaria, anche mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

 

Qui intendo soffermarmi esclusivamente su quelle distonie relative alla forma delle videoregistrazioni, tema tecnologico di attualita’ assoluta e diffusa, posto che ormai l’audioregistrazione, la videoregistrazione, la possibilità di inviare e creare audio e video con le applicazioni dei cellulari -alterando voci/immagini/luminosità/ creando cornici/vignette ….  potendo insomma fare un’opera creativa!- non sono più appannaggio esclusivo di un professionista che dedichi a ciò ore di lavoro. Questo, a mio sommesso ma fermo e convinto avviso, spalanca una messe di osservazioni di secondo livello (cioè il livello pratico insieme a quello giuridico) sullaconcreta applicabilita’ di questo tipo di norme. Ci saranno quindi più punti interrogativi che esclamativi, e allora VEDIAMOLI SENZA INDUGIO!

Se proviamo a vedere cosa offre un primo giro di consultazioni (quelle che poi ci vengono riportate e suggerite con enfasi dei nostri assistiti) quanto alle info sulle DAT su internet troviamo moltissimo di “inesatto-barra-frettoloso”.
-Ecco un PRIMO LINK https://www.ilpost.it/2017/12/15/biotestamento-testamento-biologico/  Come si fanno le DAT?
Le DAT possono essere scritte a mano, al computer o video-registrate e in quegli stessi modi possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento. In caso di emergenza o di urgenza «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».

Le DAT devono essere redatte dal cittadino per atto pubblico tramite un notaio o per scrittura privata autenticata da un notaio o per scrittura privata consegnata personalmente dal dichiarante al funzionario incaricato del Comune. Il Comune non può fornire modelli o prestampati, nè il personale può prestare aiuto nel redigere le DAT. Alcune associazioni  o comitati e altre libere forme associative senza scopo di lucro, hanno creato dei modelli da seguire per la redazione delle DAT. E’ possibile visionare alcuni di questi modelli, cliccando sui link indicati a fianco. Con le medesime forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle Dat nelle forme sopra illustrate, possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari”. Il paziente quindi indica “una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”. Le Dat devono essere redatte in forma scritta, e sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Qualora non fosse possibile redigerle in forma scritta possono essere videoregistrate, vincolando il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. (QUI SI IGNORA IN TOTO  l’art 4 comma 6)

-Infine un QUARTO LINK https://www.avvenire.it/attualita/pagine/biotestamento-cosa-prevede-la-nuova-legge  che mi sembra molto dignitoso:

DAT VIDEOREGISTRATE Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse modalità sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.