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Città di Novara

Il Blog dei Cittadini

«Pronto Avvocato: registrare le conversazioni si può?»

DiAntonio Costa Barbè

Mag 11, 2018

di Antonio Costa Barbè (da’ “La legge per tutti”)

Buongiorno a tutti. Facciamo il punto su questo quesito sempre di estrema attualita’ e utilita’.
Si possono registrare le conversazioni, sul lavoro e altrove? E si possono registrare i dialoghi con colleghi di lavoro ignari di essere registrati per difendersi dalle accuse? Il datore di lavoro ti ha rimproverato per alcune condotte che ti sarebbero state imputate ingiustamente. Quando si è trattato di difenderti, però, nessuno dei tuoi colleghi ha voluto testimoniare in tuo favore, temendo ritorsioni da parte del capo. Così hai dovuto subire il richiamo disciplinare. Ora però vuoi ricorrere al giudice perché ritieni che le sanzioni inflitte siano ingiuste. Nel procurarti le prove della tua innocenza hai deciso di parlare, in confidenza, coi tuoi colleghi di lavoro di tutta la vicenda e, nel frattempo, di registrare le loro confessioni “in camera caritatis”. All’oscuro di essere registrati, questi ultimi hanno ammesso la verità, avvalorando la tua ricostruzione dei fatti. Hai poi presentato il ricorso in tribunale. Ma non appena il datore di lavoro è venuto a sapere delle tue “intercettazioni” ti ha licenziato: si è trattato di una grave scorrettezza e lesione della privacy, a suo dire, che ha irrimediabilmente risolto il rapporto di fiducia nei tuoi riguardi. È legittimo il suo comportamento? Si possono registrare le conversazioni sul lavoro? La questione è stata decisa poche ore fa dalla Cassazione [1]. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi sul punto. 1) Registrare una conversazione all’insaputa degli altri è legale? Registrare una conversazione tra presenti, all’oscuro di essere registrati, nascondendo quindi il registratore in un taschino o nella borsa, è considerato lecito dalla legge. Ma ad alcune condizioni: 1. innanzitutto chi registra deve partecipare alla discussione; non può cioè lasciare il registratore acceso e andare in un’altra camera, lasciando i presenti nella convinzione di non essere sentiti; 2. in secondo luogo la registrazione non può avvenire nei luoghi privati dei soggetti registrati: non in casa loro o all’interno del loro ufficio. Così è vietato registrare la conversazione avvenuta con un avvocato nel suo studio come la confessione di un amico strappatagli a casa sua. Non è invece illegale registrare le confidenze di un tale all’interno della sua auto (la quale non è equiparata ai luoghi di privata dimora), sui mezzi pubblici, in un cinema, un bar, la strada o anche un ufficio pubblico.
3)Registrare una conversazione in ufficio è legale? Da quanto si e’ detto le “confidenze” sul luogo di lavoro non potrebbero essere oggetto di registrazione all’insaputa dei presenti. Ma c’è un’eccezione e di questa si è occupata la sentenza della Cassazione del 1o maggio 2o18: si possono registrare le conversazioni tra colleghi a loro insaputa se è necessario per difendere i propri diritti in tribunale. Il lavoratore, infatti, è “scriminato” dal diritto di difesa che gli consente, nell’esercizio di tale potere riconosciutogli dalla Costituzione, di ledere anche l’altrui riservatezza. Non si può quindi parlare di violazione della privacy di altri lavoratori se il trattamento dei dati viene effettuato nella prospettiva di tutela giurisdizionale di un diritto; insomma: per precostituirsi prove nell’ambito del procedimento disciplinare – e poi davanti al giudice del lavoro – contro contestazioni illegittime dell’azienda. Risultato: la registrazione delle conversazioni in ufficio all’insaputa dei colleghi non costituisce reato né integra l’illecito disciplinare. Pertanto, nel caso di specie, il licenziamento intimato al dipendente che ha intercettato le confidenze all’interno del suo ufficio è illegittimo. Secondo la Corte «il trattamento dei dati personali, ammesso di norma in presenza del consenso dell’interessato, può essere eseguito anche in assenza di tale consenso, se è volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive previste dalla legge, e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento». «Altro sarebbe stato, sia ben chiaro, argomenta la Corte, se si fosse trattato di registrazioni di conversazioni tra presenti effettuate a fini illeciti (ad esempio estorsivi o di violenza privata)». Così come chi registra resta comunque vincolato a non diffondere all’esterno e non pubblicare le conversazioni.
4)Licenziamento per incompatibilità ambientale Tuttavia, la Cassazione apre la porta a una scappatoia per l’azienda. Dopo la fuga di notizie delle registrazioni, il dipendente autore di tale condotta non viene più visto di buon occhio dai colleghi “intercettati”. La sua presenza è di ostacolo alla produzione e inasprisce gli animi. Si potrebbe allora parlare di un licenziamento per incompatibilità ambientale, un licenziamento cioè per un giustificato motivo oggettivo (ossia di carattere organizzativo) di fronte a una situazione divenuta insostenibile in azienda che penalizza l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dell’attività. Cass. sent. n. 11322/18 del 10.05.2018.