di Antonio Costa Barbè
A seguito di richieste di chiarimento, giunte dai nostri lettori, in riscontro all’articolo pubblicato da ADNKRONOS, “Strisce blu, “se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è gratis” , pubblicato il 12/07/2016 alle 16:59, relazioniamo alcune deduzioni qui di seguito.
Parcheggiare sulle strisce blu senza pagare la sosta oggi, dopo il 1 luglio 2016, appare possibile ai sensi del comma 901 Legge stabilita’ 2016.
Se il parchimetro non è dotato di POS, ovvero di sistema per pagamenti con carta di debito e credito, si puo’ sostenere, allo stato ed in attesa di pronunce giurisprudenziali, il diritto di parcheggiare gratuitamente anche nei posti contrassegnati da strisce blu.
Dal 1 luglio 2016 tutti i dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento infatti dovrebbero avere il POS per consentire i pagamenti con bancomat o carte di credito.
MA ATTENZIONE!
L’obbligo di POS DECADE per i Comuni che riescano a dimostrare (come prevede la novella apportata al dl 179/2012 dalla stessa legge di stabilità 2016 vedi sotto elenco completo di tutta la normativa di riferimento) l’“oggettiva impossibilità tecnica” nell’utilizzo del POS.
Nonostante la “sparata” notizia, si rischia che una discrasia normativa renda comunque valida la multa per l’automobilista in apparenza legittimato a non pagare la sosta. Il vigile o l’ausiliare del traffico infatti potrebbe comminare la multa e lasciarla sul parabrezza dell’auto. In questo caso si potrà fare ricorso Tar o esperire ricorso in autotutela per ottenere l’annullamento della sanzione (con ovvia previsione di costi e tempi).
Normativa di riferimento
Legge stabilita’ 2016 comma 901:
Dal 1 luglio 2016 le disposizioni di cui al >>comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica»;
Ecco la lettera f del comma 1 dell’ art. 7 del Codice della Strada: stabilire previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ed ecco anche la legge n. 221/2012 ed il suo 4^ comma dell’art 15
Legge 17 dicembre 2012, n. 221
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, s.o. n. 208)
4 comma dell’art 15: Pagamenti elettronici
A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.(comma così modificato dall’art. 9, comma 15-bis, legge n. 15 del 2014 -Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231) “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L