“Pronto Avvocato?”: tutela da animali potenzialmente pericolosi

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di Antonio Costa Barbé

Il Ministero della Salute, al fine di tutelare l’incolumità pubblica dalla possibile aggressione da parte dei cani dovuta alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari, ha emanato, nel corso degli anni, una serie di ordinanze, sempre qualificate come contingibili ed urgenti. Le prime ordinanze ministeriali sulla tutela erano basate su una Black List di 17 razze canine considerate “potenzialmente pericolose”: American Bulldog, Cane da pastore di Ciarplanina, Cane da pastore dell’Anatolia, Cane da pastore dell’Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu. Ben presto la lista, che non si basava su alcun fondamento scientifico ed a causa del fatto che nelle ordinanze non era previsto alcun provvedimento di prevenzione o di formazione dei proprietari delle elencate razze ritenute “pericolose” -molte delle quali semisconosciute -rivelò la sua vacuità. Pertanto nel 2009, sempre con ordinanza contingibile ed urgente del 3 marzo, il Ministero della Salute ha abolito la lista nera e introdotto la cosiddetta  figura del “cane impegnativo” a prescindere dalla razza di appartenenza, sulla base del principio che ogni cane può essere potenzialmente pericoloso. Le disposizioni previste dall’Ordinanza del 2009 sono state prorogate da successivi provvedimenti, ultima in ordine di tempo l’Ordinanza 9 agosto 2023 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/25/23A04832/sg) la quale ha prorogato le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze, confermando, tra l’altro, la possibilità per i medici veterinari libero professionisti di promuovere e organizzare i percorsi formativi volontari, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ordinanza stessa, contribuendo così a diffondere in maniera capillare la cultura del possesso responsabile e l’educazione dei proprietari degli animali. L’attuale quadro normativo, ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani, attribuisce un ruolo fondamentale alla responsabilità non soltanto dei proprietari, ma anche, come e’ regola generale, di chi ha occasionalmente in affidamento gli animali, puntando sulla prevenzione e sulla formazione consapevole degli affidatari: il proprietario e/o l’affidatario di un cane infatti sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e inoltre possono rispondere sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. Fondamentale l’articolo l’art. 2052 del Codice Civile, che così recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Sulla “misteriosa” nozione di caso fortuito e sulla responsabilità prevista dal Codice civile e dal codice penale torneremo quanto prima.