Una interessante NOTA dal sito http://www.laleggepertutti.it/ <—FONTE
Con Facebook è facile commettere illeciti anche in buona fede: il più ricorrente è la condivisione di contenuti, come fotografie e video, privi dell’autorizzazione del titolare dei diritti. In questi casi è molto facile sconfinare nel campo penale. In particolare:
- si commette una violazione del diritto d’autore quando si pubblicano immagini o video realizzati da un altro soggetto che ne è l’autore e il relativo proprietario (un fotografo, un regista, un videoclip musicale appartenente alla relativa etichetta discografica, ecc.);
- si commette, invece, un illecito trattamento di dati personali nell’ipotesi – più frequente – di condivisione, sul profilo Facebook, difotografie e filmati in cui sono presenti altri soggetti senza che questi ne abbiano autorizzato la pubblicazione.
L’errore che si commette spesso è quello di ritenere che il consenso a farsi fotografare contenga anche il permesso alla pubblicazione del relativo scatto. Nulla di più falso. Si può autorizzare una persona a scattare la foto, ma non è detto che ciò implichi anche assenso a farla apparire pubblicamente su Facebook. Se un nostro amico si fa fotografare insieme a noi nel corso di una scampagnata, con un gruppo di compagni, o durante una serata in discoteca, o ancora si presta a un selfie dobbiamo chiedergli una seconda autorizzazione se vogliamo postare l’immagine sul nostro profilo social. Quindi, chi pubblica sul proprio (o sull’altrui) profilo Facebook la foto di un soggetto senza aver prima ottenuto da questi l’autorizzazione(autorizzazione che può essere anche tacita, ma espressa in modo inequivoco) commette un reato. La legge sulla privacy [1], a riguardo, punisce con la reclusione fino a due anni chi esegue un illecito trattamento di dati personali tramite internet. È proprio il caso di chi pubblica la fotografia del volto di un altro soggetto senza il suo consenso. ATTENZIONE! La legge richiede che lo scopo della pubblicazione sia quello di trarne profitto e di arrecare un danno alla vittima, ma questa espressione è stata interpretata in senso molto… “creativo” dalla giurisprudenza, secondo cui è sufficiente – ai fini del reato – un semplice fastidio o un turbamento alla vittima. Insomma, il penale scatta anche senza che vi sia un danno di natura patrimoniale [2]. La norma ha trovato ampia applicazione in tutti i casi di diffusione non autorizzata di fotografie o video a mezzo WhatsApp, Snapchat,Facebook o Youtube. I social network, infatti, nati proprio per la condivisione dei contenuti, sono anche il terreno fertile per questo tipo di reati. Il che denota anche l’assenza di cultura giuridica – oltre che di sensibilità – da parte di questa società, affacciatasi a un mezzo pubblico con inesperienza e incapacità di comprendere le problematiche sottese ai dati altrui. Quando le immagini hanno natura intima (ad esempio, le foto ritraggono un soggetto nudo o nel compimento di un atto sessuale), può scattare il reato più grave di stalking, sempre che tale condotta sia reiterata e «idonea a determinare nella vittima un grave stato d’ansia e una incontrollabile paura che la costringe a modificare le proprie abitudini e a rivolgersi a uno psicologo». Così si è pronunciata la Cassazione di recente [3]. Per ottenere la cancellazione della fotografia pubblicata sull’altrui profilo Facebook dobbiamo innanzitutto diffidare il responsabile con una raccomandata a.r. Non basta un’email o un messaggio su Facebook o su Whatsapp. Quindi potremo denunciare l’accaduto alla Polizia postale o ai Carabinieri. In alternativa potremo recarci alla procura della Repubblica e depositare la querela anche accompagnati da un avvocato. Il processo penale è volto all’applicazione della pena nei confronti del reo.Per chiedere invece il risarcimento del danno è necessario agire in via civile. Sempre in via civile è possibile ottenere dal tribunale un provvedimento di urgenza che ordini al responsabile la cancellazione della foto. Ricordiamo in ultimo che chi ha prestato il consenso alla pubblicazione di una foto su Facebook può sempre revocarlo in qualsiasi momento. In tal caso, chi ha pubblicato l’immagine è tenuto a cancellarla. Un caso paradigmatico è quello della coppia che si separa: dopo la cancellazione del matrimonio l’uno dei due può chiedere la rimozione dal profilo dell’ex di tutte le foto scattate insieme e di quelle del matrimonio (vedi Dopo la separazione vanno cancellate le foto di coppia su Facebook). È esclusa, invece, la responsabilità di Google o di Facebook a cui è inutile chiedere il risarcimento del danno.La responsabilità ricade quindi sempre sull’utente che pubblica la foto su Facebook o su qualsiasi altro sito internet. Solo a questi spetta l’obbligo di ottenere il consenso dell’avente diritto prima di pubblicare on line una fotografia o un video che lo riguardi. [1] Art. 167 d.lgs. n. 196/2003. [2] Cass. sent. n. 40356/2015 e Trib. Firenze sent. n. 3307/2015. [3] Cass. sent. n. 12203/2015.