Sgombero neve: come comportarsi

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In base all’articolo n. 13 del Regolamento di Polizia Urbana, per quanto riguarda lo sgombero neve si ricorda che, come previsto da un’ordinanza sindacale dello scorso novembre e valida (salvo proroghe) fino al 28 febbraio, “i proprietari, i possessori e gli amministratori di edifici in caso di nevicata devono provvedere a loro cura e spese e non più tardi delle ore 9, allo sgombero della neve dai marciapiedi e dalle banchine stradali adiacenti ai rispettivi edifici, per tutta la larghezza se si tratta di marciapiedi rialzati, e per la larghezza di metri 1,50 negli altri casi, e a tenere gli stessi continuamente sgomberi”. Inoltre “i balconi e i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima che siano iniziati i lavori di sgombero delle strade da parte del Comune; la neve può essere gettata o accumulata sul suolo pubblico ma in modo da non recare danno né molestia ai passanti”. I conducenti di veicoli sono inoltre tenuti a osservare “gli articoli 140 e 141 del Codice della Strada e s.m.e.i. che prevedono di regolare il comportamento e la velocità alla modificata aderenza del fondo stradale causata dalle avverse condizioni atmosferiche”. La mancata osservanza di queste disposizioni suddette comporta “l’applicazione della sanzione pecuniaria a norma di legge”.