Stalking: reato cancellabile con la riparazione del danno, anche se la vittima rifiuta il risarcimento

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Con la recente riforma del processo penale anche tale reato si estingue con la riparazione pecuniaria e deciderà il giudice se l’offerta è congrua senza che conti il pensiero della la vittima.

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Incredibile ma vero: con la recente riforma del processo penale anche il reato di stalking (612-bis) c.p. si può’ estinguere con una semplice riparazione pecuniaria. Decide il Giudice se l’offerta è congrua senza che conti il pensiero della parte offesa.

Con la riforma del processo penale infatti si amplia la portata delle condotte riparatorie: in cambio della restituzione, del risarcimento del danno o dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose di un reato, il Giudice può dichiarare estinto il reato applicando il nuovo articolo 162-ter del codice penale, che ha come scopo di favorire la chiusura stragiudiziale di alcuni processi, con ristoro della vittima.Questa causa di estinzione ha un’operatività limitata ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione e, quindi, anche alle fattispecie di stalking.
La norma non subordina l’efficacia della condotta riparatoria all’accettazione dell’offerta da parte della vittima: è infatti sufficiente anche la sola offerta reale di una somma che, al di là di ciò che ritiene la vittima, sia dal giudice reputata congrua.
Invero secondo quanto prevede il nuovo articolo 162-ter del codice penale, la riparazione integrale (anche mediante risarcimento del danno in seguito a offerta reale) deve avvenire entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tuttavia, è possibile che il giudice fissi un ulteriore termine per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale, comunque non superiore a sei mesi: ciò accade se l’imputato dimostri di non aver potuto adempiere nel termine ordinario per fatto a lui non addebitabile. In tale ipotesi, in ogni caso, il processo è sospeso con sospensione anche della prescrizione e l’udienza successiva è fissata alla scadenza del nuovo termine stabilito e, comunque, non oltre novanta giorni dalla stessa.
Allo stato , dunque, se le condotte riparatorie dell’imputato abbiano dato esito positivo, il giudice dichiara l’estinzione del reato.