• Gio. Mag 22nd, 2025

Città di Novara

Il Blog dei Cittadini

Riceviamo e pubblichiamo dalla Lega Nord Novara: ricorso piano della sosta.

DiAlessio Marrari

Feb 15, 2015

ParcheggioRicorso inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Gruppo Consiliare della Lega Nord in merito al nuovo piano della sosta a pagamento della città di Novara (“Piano Musa”), con il quale si richiede la sospensione / annullamento delle delibere che attivano il piano.

Mauro Franzinelli

Capogruppo Lega Nord – Comune di Novara

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

RICORSO EX ART. 37 COMMA III D.LGS. 285/92

per il Gruppo Consiliare Lega Nord – Comune di Novara,  in persona del Capogruppo pro tempore Mauro Franzinelli, con sede in Novara, viale Dante Alighieri n.19;

contro

 

Comune di Novara nel soggetto della Giunta Comunale

per l’annullamento previa sospensione

delle deliberazioni di Giunta Comunale: n. 361 del 23.12.2014 – n. 3 del 12.01.2015

******

Con il provvedimento impugnato n.361 del 23.12.2014 la Giunta Comunale di Novara, richiamando la determina dirigenziale n. 77 del 14/09/2014 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata definitivamente, per anni nove (2015-2024), la concessione per il servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Novara, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) composto da S.U.N. SpA di Novara capogruppo mandataria e Parcheggi Italia di Milano mandante,  premette “che sono attualmente in corso da parte dell’ aggiudicataria gli interventi infrastrutturali propedeutici alla gestione del servizio della sosta a pagamento che si prevede vengano portati a compimento entro il 18.1.2015” e delibera “1) di stabilire la decorrenza della nuova disciplina tariffaria della sosta a pagamento nella città di Novara, a far data dal 19.1.2015; 2) di demandare a successivo atto gestionale la regolamentazione del regime transitorio (dall’1.1.2015 al 17.1.2015) fornendo l’indirizzo di mantenere in capo al R.T.I. la gestione dello stesso”.

Con il provvedimento impugnato n.3 del 12.01.2015 la Giunta Comunale di Novara, dichiara che “atteso che ragioni di natura tecnica avanzate dal nuovo gestore della sosta (posa di tutti i parcometri, completamento segnaletica orizzontale e verticale, posa impianti di controllo accessi Skidata) rendono necessario procedere allo spostamento di tale decorrenza al 2.2.2015” e delibera “1) di rettificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 361 del 23.12.2014 nel senso che la nuova disciplina tariffaria della sosta a pagamento nella città di Novara, decorrerà a far data dal 2.2.2015 anziché dal 19.1.2015 stabilendo che dovrà essere rettificato in tal senso anche l’ atto gestionale inerente la regolamentazione del regime transitorio; 2) di prendere atto che la deliberazione suddetta rimane invariata in ogni altra sua parte”.

Il ricorrente, in quanto rappresentante legittimamente eletto di n.9430 cittadini in Consiglio Comunale e di conseguenza portatore di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano sul territorio della città di Novara, avente perciò un interesse diretto ed attuale alla apposizione della segnaletica per l’attuazione della nuova disciplina della sosta a pagamento nella città di Novara affinché questa rispetti i dettami del Codice della Strada, le norme di costruzione delle strade e la sicurezza degli utenti della strada, chiede che le deliberazioni di Giunta Comunale: n. 361 del 23.12.2014 – n. 3 del 12.01.2015 vengano annullate, con sospensione della nuova disciplina della sosta a pagamento, per i seguenti motivi:

  1. ILLEGITTIMITA’ NELLA APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE  (LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA)

La ditta aggiudicataria della gestione della nuova disciplina della sosta a pagamento ha eseguito, e tuttora sta eseguendo, gli interventi infrastrutturali necessari all’espletamento della gestione stessa, ivi compresi gli interventi di apposizione della segnaletica, sia verticale che orizzontale, come da contratto stipulato fra il Comune di Novara e la società Parcheggi Italia s.r.l. il 19 Gennaio 2015, con relativo Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte integrante del contratto.

In alcune vie cittadine, ed in particolare via Costantino Porta e via Giacinto Morera, tipicamente strade urbane a senso unico, l’apposizione della segnaletica orizzontale è avvenuta ponendo gli stalli di sosta blu in entrambi i lati della strada (destro e sinistro) e la carreggiata a senso unico di marcia è stata delimitata con linea tratteggiata bianca discontinua (vedi Allegato A).

La larghezza delle corsie è intesa, secondo il Decreto del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6792 del 5 Novembre 2001 (art. 3.4.2 delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, allegate al decreto), “come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano”. Nelle strade sopra riportate la larghezza della corsia risulta essere variabile tra m.2,60 e m.2,75, in via Costantino Porta, e m.2,70 in via Morera.. In riferimento alla normativa del Codice della Strada attualmente in vigore, si fa notare che l’art.157, comma 4, prevede che “Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza”.

Le strade in oggetto sono altresì adibite al passaggio di autocarri per trasporto merci, a servizio di esercizi commerciali ed imprese presenti in loco, così come avviene quotidianamente il passaggio degli autocarri per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; gli autocarri sono classificati nella categoria “8” secondo la tabella 3.2.c delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, (citate in precedenza). L‘articolo 3.4.2. delle suddette Norme indica fra l’altro che “le dimensioni indicate (tab.3.4.a) (cioè m.2,75, per strade locali urbane, con prescrizione di aumento per strade a senso unico) non riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c, per le quali si fissa una larghezza minima di 3,50 m”.  

La delimitazione della carreggiata con dimensioni al di sotto di tre metri comporta inoltre pericoli frequenti agli utenti della strada che utilizzano biciclette, notoriamente soggetti deboli nell’utilizzo delle strade urbane, che non dispongono, nel caso, di spazio sufficiente per la circolazione senza intralciare il percorso degli autoveicoli, con evidente pericolo per la loro persona.

Si ritiene pertanto che le vie in oggetto non abbiano la carreggiata di larghezza sufficiente, come stabilito dalle normative in vigore.

  1. ILLEGITTIMITA’ NELLA APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE  (MANCANZA DELIMITAZIONE CARREGGIATA)

La parte ricorrente fa notare che il nuovo piano della sosta a pagamento ha aumentato i relativi stalli di sosta blu da circa 2100 a 5504. Questo ha comportato l’apposizione della nuova segnaletica orizzontale in numerose vie cittadine.

L’art.3 comma 1 n.34 del Codice della Strada definisce che il parcheggio é “un’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli”.

La definizione è ulteriormente chiarita dagli art. 120, c.1, lett. c) del Regolamento che, in relazione al segnale di parcheggio, prescrive che lo stesso può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salva diversa indicazione.

L’art.3 comma 1 n.7 del Codice stabilisce altresì che la carreggiata é “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine”, mentre l’art. 40, comma 3 del Codice, afferma che “Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata: le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata”.

L’art.7 comma 6 del Codice della Strada stabilisce che “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”, concetto ulteriormente confermato dall’art.149 comma 2 del Regolamento che afferma che eventuali stalli di sosta tracciati costituiscono parcheggio (in quanto esterni alla carreggiata).

Il gestore della sosta ha apposto strisce di margine bianche discontinue solamente in alcune strade, evidentemente ritenendo corretto delimitare in tal modo la carreggiata, come stabilito dal Codice. In molte altre strade dove sono stati posizionati i nuovi stalli a pagamento questo non è stato realizzato, per esempio: viale Dante Alighieri, viale Manzoni, via Legnano,  viale Verdi ed altre (vedi Allegato B),  ponendo di fatto gli stessi stalli non al di fuori della carreggiata, ma al suo interno. Inoltre la utilizzazione delle strisce bianche discontinue per la delimitazione della carreggiata a “macchia di leopardo”, in vie spesso contigue, non può che creare confusione e interpretazioni diverse tra gli utenti della strada, con possibilità di ricorsi dispendiosi anche per lo stesso Ente comunale.

A tutto ciò, si fa notare, si aggiunge la pericolosità delle operazioni di coloro che parcheggiano negli stalli di sosta che, di fatto, devono salire e scendere dai veicoli all’interno della carreggiata stradale, anche su strade di forte percorrenza.

I ricorrenti ritengono pertanto che quanto descritto:

  • sia in contrasto con l’art.7 del Codice, poc’anzi citato;
  • sia insufficiente per una corretta e chiara applicazione delle normative in merito, creando confusione tra gli utenti della strada;
  • causi situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone.

  1. ILLEGITTIMITA’ NELLA APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (DIMENSIONI STALLI DI SOSTA)

Gli stalli di sosta a pagamento delimitati da strisce blu con il nuovo piano della sosta a pagamento, nelle strade urbane in cui sono realizzati longitudinalmente, presentano una dimensione in larghezza variabile tra m. 1,92, per esempio su gran parte del lato sinistro di via Regaldi (vedi Allegato C) ed in via Scavini e m.2,00 negli altri casi.

Le prescrizioni normative riguardo le dimensioni minime degli stalli di sosta si rinvengono nell’allegato tecnico al D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001, n. 6792, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, che al par 3.4.7 così dispone: “(…) Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata è di 2,00 m per la sosta longitudinale, di 4,80 m per la sosta inclinata a 45° e di 5,00 m per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo è di 2,00 m (eccezionalmente di 1,80 m per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5,00 m; è di 2,30 m. per la sosta trasversale (…)”.

Nell’applicare la normativa in questione è opportuno tenere in considerazione che le misure di cui trattasi sono indicate come misure minime, come da Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/1/2009, il quale riporta inoltre che: “Nel caso specifico degli stalli di sosta longitudinali lungo le strade, al fine di consentire la possibilità di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di parcheggio disponibili, senza incorrere in probabili vizi di legittimità del relativo provvedimento amministrativo, in special modo per eccesso di potere, si ritiene necessario realizzare stalli di sosta delimitati unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possono fruire dell’area di sosta, in dimensioni tali da poter essere utilizzati da tutti gli autoveicoli.”

Nel caso in questione, riscontrabile in tutte le vie interessate dal piano parcheggi, ma, in modo esemplificativo, evidenziate (nell’allegato D) in viale Dante Alighieri, in via Legnano ed in via Tadini, i ricorrenti fanno notare che le dimensioni degli stalli di sosta con larghezza di 2,00 m, ed in alcune circostanze inferiore, non permettono la sosta di alcune tipologie di autoveicoli (per es. furgonati, ecc.) se non oltrepassando la linea di delimitazione dello stallo ed invadendo la carreggiata (non essendo tracciata la linea di demarcazione della carreggiata stessa). Pur essendo impregiudicata la facoltà dell’ente proprietario delle strade di limitare la sosta ad alcune tipologie di veicoli, qualora le condizioni di traffico ed altre motivate esigenze lo rendano opportuno e necessario, in tutti i casi in cui sono stati tracciati gli stalli blu non sono stati installati segnali verticali che vietano ad alcun veicolo la sosta.

Si deduce che la sosta è sostanzialmente permessa unicamente a quei veicoli che rientrano nelle dimensioni dello stallo, poiché altri veicoli che invadessero la carreggiata, sporgendo dallo stallo, incorrerebbero nella violazione dell’art 157 comma 5 del Codice della strada.

Si riportano a riguardo le osservazioni riportate nel  Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/1/2009, già precedentemente citato:

“(…) il parcheggio o la sosta dei veicoli che l’ente proprietario della strada può vietare – vedi artt . 7, comma 1, lett. a) e 6, comma 4, lett. d) del Codice – si distinguono conseguentemente tra loro solo per l’elemento topografico della sosta dei veicoli che, come già detto, nel primo caso , avviene in un area esterna alla carreggiata specificatamente a ciò adibita, e nel secondo caso in aree poste all’interno della carreggiata . Tale assunto è confermato anche dalla Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 22036 del 02.09.2008. Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L’obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall’art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l’ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo. Pertanto l’ente proprietario della strada non può vietare la sosta ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio, ancorché riservi un parcheggio a tale categoria. Invero, l’apposizione di segnaletica orizzontale che delimiti la dimensione di uno stallo di sosta determina in sostanza il tipo di veicolo che lo può fruire, con la conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per le loro dimensioni, non rientrano nello stallo di sosta tracciato (soprattutto per lunghezza). In altre parole, la delimitazione delle dimensioni dello stallo di sosta ha spesso anche la funzione di riservare lo stallo solo ad alcune categorie di veicoli.

Difatti qualora l’ente proprietario della strada riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli attraverso appositi segnali verticali, oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie. Al riguardo si richiamano le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 0050502 del 16 giugno 2008 sulla corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell’ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali. In particolare “da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’art. 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quanto meno un difetto di motivazione o di istruttoria”.

Prescindendo dal disposto di cui all’art. 6, co. 4 lett. b), si ricorda che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. E se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della legge n. 241/90, anche l’atto cui essa si richiama (…).”

Si fa notare che la segnaletica verticale apposta non riporta alcuna prescrizione di divieto per alcun tipo di veicolo (vedi Allegato E).

I ricorrenti ritengono pertanto che quanto descritto configuri:

  • una mancata applicazione delle norme funzionali e geometriche contenute nell’allegato tecnico al D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001, n. 6792, par 3.4.7, in tutti i casi in cui la larghezza degli stalli di sosta sia inferiore a m. 2,00;
  • una illegittima situazione di divieto di sosta per alcune tipologie di veicoli, senza alcuna dettagliata analisi tecnica che giustifichi tale divieto, ne tanto meno alcuna apposizione di informazione in merito;
  • eccesso di potere da parte dell’ente, riscontrandosi il richiamato difetto di motivazione o di istruttoria ed, in ogni caso, l’ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli.

  1. ULTERIORI ELEMENTI DI ILLEGITTIMITA’ RISCONTRATI

– Si fa notare che la nuova gestione della sosta a pagamento è stata attivata ben prima della giornata del 2 Febbraio 2015, giorno stabilito nella delibera di Giunta Comunale  n. 3 del 12.01.2015, ponendo in funzione i parchimetri nella giornata del  30 Gennaio 2015. Tale fatto ha creato totale confusione negli utenti, i quali non comprendevano se pagare o meno.

Attualmente si riscontrano casi in cui sono state tracciati gli stalli blu, ma non è stata apposta ancora alcuna segnaletica verticale, come invece stabilito all’art. 120, c. 1, lett. c) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, con i pannelli riportanti le tariffe e le eventuali limitazioni temporali. In questi casi sono però in funzione i parchimetri per la riscossione del pedaggio. Si riporta, nell’Allegato F, immagine della via Regaldi nella quale si riscontra la predetta situazione di illegittimità.

– L’installazione delle apparecchiature per la riscossione della sosta e della relativa segnaletica verticale di informazione è avvenuta apponendo, in molti casi, i parchimetri sui marciapiedi a ridosso degli immobili, alcuni dei quali di rilevanza storica (vedi Allegato G). Poiché con delibera di Giunta Comunale n.107 del 16 Aprile 2014 tutta la zona interessata al piano della sosta è stata dichiarata di “particolare rilevanza urbanistica”, si intravede nell’operato del gestore della sosta una chiara incongruenza nell’apposizione delle apparecchiature in oggetto, in quanto non risulta siano stati interpellati né i proprietari degli immobili (che avranno conseguentemente notevoli difficoltà nella manutenzione delle facciate), né la Commissione Locale per il Paesaggio, istituita nel Comune di Novara ai sensi dell’art.148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che esprime parere sulla coerenza degli interventi in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici.

******

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il Gruppo Consiliare della Lega Nord di Novara, rappresentato dal capogruppo Mauro Franzinelli, secondo quanto stabilito dall’art.37, comma 3, del Codice della Strada e dal relativo Regolamento all’art.74

RICORRE

 

all’Ill.mo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 al fine di ottenere il seguente

PROVVEDIMENTO

 

Voglia l’Ill.mo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per tutti i motivi addotti in narrativa, stante la non ottemperanza del Codice della Strada e delle normative in merito, l’eccesso di potere da parte dell’ente, la mancanza attuale delle condizioni di sicurezza, informazione e comprensibilità necessarie per l’attuazione della nuova gestione della sosta a pagamento, così giudicare:

 

 

 

IN VIA PRELIMINARE:

Sospendere gli effetti delle deliberazioni di Giunta Comunale: n. 361 del 23.12.2014 – n. 3 del 12.01.2015, che prevedono l’attuazione della nuova gestione della sosta a pagamento.

 

NEL MERITO:

Dichiarare nulla, inefficace, e/o priva di qualsivoglia effetto e validità e/o annullare e/o revocare le deliberazioni di Giunta Comunale n. 361 del 23.12.2014 e n. 3 del 12.01.2015.

 

Con riserva di ulteriormente variare, integrare, produrre e dedurre.

 

Si producono in allegato:

  • Contratto fra il Comune di Novara e la società Parcheggi Italia s.r.l.
  • Capitolato d’appalto allegato al contratto
  • Deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 23.12.2014
  • Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2015.
  • Fotografie Allegato A
  • Fotografie Allegato B
  • Fotografie Allegato C
  • Fotografie Allegato D
  • Fotografie Allegato E
  • Fotografie Allegato F
  • Fotografie Allegato G
  • Opuscolo Piano della sosta “Musa”

 

                                                                                              Il Capogruppo Lega Nord                                                                                             al Comune di Novara

                                                                                                       Mauro Franzinelli

 

 

 

Novara, 11 Febbraio 2015